Cassazione Penale, Sentenza n. 02234/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/10/2025 che confermava il sequestro probatorio, disposto con decreto del 29/09/2025, dello smartphone in uso a Nocerino Matteo, indagato per reati tra cui favoreggiamento personale aggravato (art. 416‑bis.1 c.p.). Il ricorrente denunciava: violazione delle norme processuali (art. 324, comma 7 e art. 309, comma 10 c.p.p.), nullità per inosservanza della legge penale; omessa o insufficiente motivazione riguardo al fumus commissi delicti; assenza di prova del nesso di pertinenzialità temporale e materiale tra il telefono e le condotte contestate; vizio di motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro relativo ai dati digitali; omissione di indicazione dei criteri per la limitazione dei dati personali e per la selezione temporale e materiale delle informazioni da acquisire, con conseguente rischio di attività esplorativa e di violazione della riservatezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale di Napoli sia il decreto di sequestro probatorio del 29/09/2025. La Corte ha accertato che il decreto del pubblico ministero, pur indicando il fumus e le esigenze probatorie generali, era carente nella specifica motivazione circa l'adeguatezza e la proporzionalità dell'integrale acquisizione del contenuto dello smartphone (mancavano i criteri di selezione del materiale, la giustificazione di un perimetro temporale difforme e i tempi ragionevoli per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti). Il Tribunale del riesame non poteva supplire tale carenza motivazionale. Conseguentemente è stato disposto il dissequestro e la restituzione del cellulare all'avente diritto, con comunicazione alla Procura Generale.
Norme richiamate
Norma sul sequestro probatorio: la Corte richiede motivazione adeguata del decreto del pubblico ministero in ordine alla finalità probatoria e, in particolare, alla proporzionalità e all'adeguatezza quando il sequestro riguarda dispositivi elettronici
Richiama le regole sul contraddittorio nel riesame; la censura riguardava l'inosservanza delle garanzie procedurali, ma la Corte si concentra sulla carenza motivazionale del decreto originario
Norma sulle nullità e sui motivi di ricorso in Cassazione; utilizzata per valutare le doglianze di nullità e di motivazione
Riferimento alla nullità estesa all'acquisizione forense (copia integrale) della memoria del dispositivo quando il sequestro è illegittimo
Fattispecie di reato contestata (favoreggiamento personale aggravato in contesto di associazione mafiosa); la Corte verifica che il nesso di pertinenzialità tra dispositivo e reato sia adeguatamente motivato
Richiamata tra le norme penali pertinenti all'impianto accusatorio; utilizzata per contestualizzare le ipotesi di reato
art. 8 CEDU
Richiamo ai principi di tutela della vita privata e della corrispondenza: la Corte sottolinea il rischio di interferenza massiccia e la necessità del principio di proporzionalità nell'accesso ai dati
art. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamate per ribadire la protezione della vita privata e dei dati personali nell'ambito del sequestro di dispositivi elettronici
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio che riguarda dispositivi elettronici deve contenere motivazione specifica non solo sul fumus e sulle esigenze probatorie, ma anche su proporzionalità e adeguatezza della misura.
- Il pubblico ministero deve indicare se è necessaria l'acquisizione integrale dei dati o, in alternativa, le informazioni specifiche oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico.
- Deve essere giustificata ogni perimetrazione temporale dei dati di interesse, soprattutto se i fatti contestati si collocano in un arco temporale difforme rispetto al momento del sequestro.
- Il decreto deve prevedere tempi ragionevoli per l'esecuzione della selezione dei dati e la restituzione della copia informatica e del dispositivo per i dati non rilevanti; in mancanza il sequestro può essere annullato.
- Il giudice del riesame non può supplire con motivazioni non fornite dal pubblico ministero: l'individuazione delle finalità e dei criteri di ricerca è prerogativa dell'organo dell'accusa.
- Un sequestro che produca una acquisizione indiscriminata e massiva di dati personali costituisce una misura esplorativa e lesiva della riservatezza, contraria al principio di proporzionalità, e può determinare l'annullamento del provvedimento.
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