Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18426/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vignola ha impugnato l'ordinanza del Tribunale per il riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva riqualificato il fatto da art. 73 comma 5 a art. 73 comma 1 DPR 309/90 e aveva disposto la custodia in carcere. Il ricorrente ha dedotto che la riqualificazione era giuridicamente errata e che la qualificazione come comma 5 era ormai definitiva in virtù della sentenza di merito del Tribunale di Tivoli del 9/12/2021, non impugnata dal PM, per cui il riesame non poteva modificare quella ricostruzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che, una volta intervenuta una pronuncia di merito (anche non definitiva), il giudizio cautelare e di riesame deve mantenersi nella ricostruzione operata dalla sentenza di merito quanto alla qualificazione giuridica e alle circostanze del fatto; quindi il Tribunale per il riesame non poteva riqualificare il fatto come violazione dell'art. 73 comma 1 e disporre la custodia in carcere quando la sentenza di merito lo aveva qualificato come comma 5, con conseguenti limiti per l'applicabilità della custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 1)

    Riferito come fattispecie più grave ricondotta dal Tribunale per il riesame; la Corte osserva che, se il fatto è stato definitivamente o comunque già qualificato in sede di merito come diversa fattispecie, il giudice cautelare non può operare una diversa qualificazione per motivare la custodia in carcere

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 5)

    La sentenza di merito aveva qualificato il fatto come comma 5; quella qualificazione limita la pena edittale massima (fino a 4 anni), con conseguenze sul regime cautelare applicabile

  • art. 280 cod. proc. pen. (comma 2)

    Stabilisce i limiti di pena per l'applicazione della custodia cautelare; la Corte richiede che la misura custodiale sia compatibile con la qualificazione di merito e i relativi limiti di pena

  • art. 391 cod. proc. pen. (comma 5)

    Norma richiamata per spiegare che non ricorreva il caso che consente di applicare misure cautelari oltre i limiti di pena previsti all'esito della convalida (art. 391 comma 5 non applicabile qui)

  • art. 381 cod. proc. pen. (comma 2)

    Richiamato per precisare che l'arresto non era stato eseguito per un delitto indicato dall'art. 381 comma 2, circostanza che avrebbe potuto incidere sui limiti cautelari; assente nel caso concreto

  • art. 558 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per il giudizio direttissimo successivo all'arresto; contesto procedurale ma non decisiva rispetto al principio di adesione alla sentenza di merito

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 2-bis)

    Riferimento giurisprudenziale relativo al limite di pena per l'applicabilità della custodia in carcere; la Corte ricorda la giurisprudenza che interpreta questo limite in relazione alla sentenza di merito

Massime di principio

  • Se è intervenuta una pronuncia di merito (anche non definitiva) che ricostruisce i fatti e ne dà una qualificazione giuridica, il giudice delle misure cautelari (riesame/appello) deve mantenersi nell'ambito di quella ricostruzione e non può operare una diversa qualificazione per giustificare misure più afflittive
  • La possibilità di applicare la custodia in carcere dipende anche dalla qualificazione giuridica e dai limiti di pena risultanti dalla sentenza di merito: una qualificazione meno grave può escludere la custodia in carcere
  • Non è sempre necessario provare la definitività formale della sentenza di merito per applicare il principio di adesione alla sua ricostruzione quando essa sia già intervenuta
  • Il principio della "funzione servente" del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito impedisce al giudice della cautela di porsi in conflitto con la decisione del merito
  • Nel caso di contrasto tra la qualificazione cautelare e la sentenza di merito la misura cautelare disposta in difformità può essere annullata senza rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.