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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00488/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d\'appello di Bari che, riformando l\'assoluzione del Tribunale di Bari, lo aveva condannato per avere immesso in commercio olio qualificato come olio extravergine di oliva mentre in realtà era prodotto con l\'aggiunta dell\'enzima "Pectinex" (che aumenta la resa). In Cassazione venivano dedotti due motivi principali: 1) vizio di motivazione e valutazione probatoria, con l\'affermazione che la condanna si fondava su un unico indizio (la differenza di resa) e non aveva tenuto conto di elementi come le modalità di pulizia degli impianti, l\'attività del dipendente Natale Sicolo, la possibile destinazione del prodotto alla pulizia degli impianti, la buona fede del ricorrente e la documentazione contabile; 2) omissione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. In memoria difensiva successiva è stata anche sostenuta la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza in quanto attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice del merito e ha giudicato la motivazione della Corte d\'appello ampia, coerente e non contraddittoria: la Corte territoriale aveva motivatamente escluso le spiegazioni difensive (zone di provenienza, periodi di molitura, uso del prodotto per pulizia) e valorizzato documentazione che indicava l\'uso del prodotto per incrementare la resa. Inoltre la Cassazione ha confermato la valutazione negativa circa il riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, ritenendo legittima la valutazione discrezionale della Corte territoriale in base all\'intensità del dolo e al danno arrecato. Infine la doglianza sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile: applicando la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 (c.d. legge Orlando) e le sospensioni previste, il termine prescrizionale non era ancora maturato alla data della pronuncia della Suprema Corte. Conseguenza pratica: resta confermata la condanna inflitta dalla Corte d\'appello (nove mesi di reclusione, con pubblicazione della sentenza; pena principale e accessoria sospese condizionalmente come già concesso in sede di merito).

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    Norma contestata per l\'illecita commercializzazione di prodotto alimentare con indicazioni mendaci: la Corte di merito ha ritenuto integrato il fatto in quanto l\'olio è stato commercializzato come ottenuto esclusivamente con procedimenti meccanici mentre era stato impiegato un enzima che ne modificava la caratteristica e la resa.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Articola i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che le censure nel ricorso ricadessero su valutazioni di fatto o proponessero una alternativa ermeneutica non ammissibile in sede di legittimità, e che la motivazione impugnata non fosse manifestamente illogica o contraddittoria.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama i limiti alla decisione di responsabilità fondata su indizi: la Corte ha valutato che la condanna non si fondasse su un unico indizio debole ma su un insieme di elementi probatori convergenti tali da motivare la decisione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità di motivazione nella fase istruttoria e giudiziale; la Corte ha ritenuto in ogni caso adeguata la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 27 e art. 111 Cost.

    Richiamati in relazione ai principi di giusto processo e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto non violati tali principi dall'istruttoria e dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti è di natura meramente discrezionale e non viziata nel caso specifico.

  • art. 175 cod. pen.

    Disciplina il beneficio della non menzione; la Corte ha ricordato che l\'applicazione è discrezionale e richiede valutazione delle circostanze di cui all\'art. 133, e ha ritenuto non applicabile il beneficio in ragione della gravità del fatto e dell\'intensità del dolo.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi da valutare per le attenuanti generiche e per la non menzione: la Corte di merito ha ritenuto prevalenti elementi ostativi (intensità del dolo, finalità di profitto, danno al bene giuridico) e ha adeguatamente motivato la scelta.

  • art. 159, comma 2 cod. pen. e legge n.103/2017 (c.d. legge Orlando)

    Normativa sulla prescrizione e sulle sospensioni del decorso prescrizionale tra gradi di giudizio. La Corte ha applicato la disciplina della legge Orlando, che sospende la prescrizione tra il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo (con limiti temporali), con conseguente esclusione della maturazione della prescrizione alla data della sentenza di Cassazione.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Riferito come termine di riferimento per il deposito della sentenza che attiva le sospensioni della prescrizione previste dalla legge Orlando.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere il riformamento della decisione per mera diversa valutazione del materiale probatorio: i rilievi che propongono una lettura alternativa dei fatti, purché la motivazione del giudice di merito sia logica e non contraddittoria, sono inammissibili.
  • Una condanna fondata su indizi è ammissibile se gli indizi sono molteplici e convergenti; non è necessario che ogni elemento sia incontrovertibile, purché la motivazione collettiva sia coerente e spieghi il giudizio di affidamento.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche o del beneficio della non menzione è soggetta a valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere confermata in Cassazione se adeguatamente motivata in relazione alla personalità del reo, all\'entità del reato e alle modalità di esecuzione.
  • Le contestazioni basate su pratiche aziendali abituali (es. pulizia impianti) necessitano di documentazione probatoria e di coerenza con altri elementi; semplici dichiarazioni o deduzioni non documentate possono essere ritenute insufficienti.
  • Sul tema della prescrizione, occorre calcolare attentamente le sospensioni previste dalla legge n.103/2017 (sospensioni legate al deposito delle motivazioni e ai passaggi di grado): tali sospensioni possono impedire la maturazione della prescrizione anche quando, a prima vista, i termini cronologici sembrano prossimi alla scadenza.
  • La collaborazione o la condotta disponibile dell\'imputato durante atti di polizia giudiziaria non garantisce automaticamente attenuanti o benefici; rileva in che misura tali comportamenti siano valutati come rilevanti e comprovati nel contesto probatorio complessivo.

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