Cassazione Penale, Sentenza n. 1658/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sarro impugna il decreto dell'11/03/2024 che aveva rigettato la sua opposizione al decreto del 10/01/2024, con cui era stata respinta la sua istanza di declaratoria d'inefficacia del sequestro di prevenzione. L'assunto del ricorrente è che il termine di durata del sequestro (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, pari a un anno e sei mesi dalla immissione dell'amministratore giudiziario) era già decorso e che il Tribunale ha computato illegittimamente nel termine due sospensioni e una proroga: 1) la sospensione 20/02/2023-19/06/2023 non doveva essere imputata al proposto perché disposta su richiesta del Pubblico ministero (al difensore era solo concesso un termine di 30 giorni, intermedio e ricompreso nella richiesta del PM); 2) la sospensione 04/07/2023-20/11/2023 doveva essere computata per soli 60 giorni per il legittimo impedimento del difensore (richiamando art. 159 c.p.); 3) la proroga di 6 mesi disposta il 20/11/2023 sarebbe illegittima perché adottata quando non erano più prevedibili attività giustificanti la proroga e perché non prevista per la sola stesura della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione 20/02-19/06/2023, essendo stata disposta su richiesta del Pubblico ministero, non può essere computata a carico del proposto anche se al difensore fu concesso un termine intermedio di 30 giorni, perché tale termine era ricompreso nella più ampia sospensione richiesta dal PM. Di conseguenza il termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, decorso il 6/06/2023, era già spirato prima della prosecuzione del giudizio e non poteva essere sanato né dalla successiva sospensione né dalla proroga. Il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio; dichiarata l'inefficacia del sequestro e disposta la restituzione dei beni all'avente diritto.
Norme richiamate
Stabilisce il termine di durata del sequestro di prevenzione (1 anno e 6 mesi dall'immissione dell'amministratore giudiziario), con possibile proroga di 6 mesi per indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; nel computo dei termini si tengono conto delle cause di sospensione previste dal codice di rito. La Corte ha ritenuto che la proroga non possa sanare un termine già scaduto.
codice di rito
art. 304, comma 1, lett. a)
Prevede che la sospensione operi durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta degli stessi non motivata da esigenze di acquisizione della prova o da concessione di termini per la difesa. La Corte interpreta questa norma nel senso che solo le sospensioni imputabili all'imputato o al difensore possono essere computate a carico del soggetto; le sospensioni disposte su richiesta del Pubblico ministero non si computano a carico del proposto.
art. 159, primo comma, n. 3
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la limitazione a 60 giorni della sospensione per legittimo impedimento del difensore; la Corte segnala che tale disposizione si riferisce espressamente alla sospensione dei termini di prescrizione e non si applica automaticamente al computo del termine di durata del sequestro di prevenzione.
giurisprudenza
Sez. 5, n. 41430 del 05/03/2018 (Rossi), Rv. 275226
Richiamata dalla Corte per sottolineare il principio secondo cui non è possibile prorogare un termine già scaduto; le proroghe operano solo se deliberate prima della scadenza del termine originario.
Massime di principio
- Il termine di durata del sequestro di prevenzione previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 va calcolato escludendo le sospensioni non imputabili all'imputato o al suo difensore; le richieste di rinvio avanzate dal Pubblico ministero non devono essere conteggiate a carico del soggetto sottoposto alla misura.
- Una sospensione che sia stata disposta su istanza del Pubblico ministero e comprenda al suo interno un breve termine per la difesa non diventa automaticamente una sospensione imputabile al difensore: il criterio è se l'interruzione del procedimento sia effettivamente dovuta a un impedimento o ad una richiesta del proposto/difensore.
- Non è possibile 'riaprire' o prorogare un termine già decorso: la proroga di cui all'art. 24, comma 2, opererà solo se concessa prima della scadenza del termine originario e per le ragioni previste dalla norma (indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti).
- La disciplina della sospensione dei termini per la prescrizione (art. 159 c.p.) non si trasferisce automaticamente al computo dei termini per le misure di prevenzione: è necessario valutare il riferimento normativo specifico e la funzione della sospensione.
- Per contestare il computo dei termini è importante documentare chi ha richiesto il rinvio e le motivazioni, poiché il risultato processuale può dipendere dall'attribuzione dell'interruzione a una parte piuttosto che all'altra.
- Se emerge che il termine di efficacia della misura è spirato, il rimedio è l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la declaratoria di inefficacia del sequestro con restituzione dei beni.
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