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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30281/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di crediti fatturati della società poi fallita a favore di una banca, destinata a soddisfare esposizioni debitorie della cedente verso la banca stessa. Dopo il fallimento, il curatore ha accertato che un pagamento di euro 86.619,50 effettuato dal debitore ceduto era stato versato "in acconto" su due fatture: una non ceduta (fattura n. 8) e una ceduta (fattura n. 9). Il curatore ha quindi agito in via principale per la ripetizione dell'indebito relativo alla quota riferibile alla fattura non ceduta e, subordinatamente, per revocatoria fallimentare del pagamento. In primo grado il Tribunale aveva accolto la revocatoria, ritenendo assorbita la domanda di ripetizione. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, negando l'applicabilità dell'art. 1193 c.c. ma sostenendo che la banca avesse legittimamente incamerato l'intera somma o parte di essa in base a una imputazione del pagamento e a una successiva comunicazione del debitore ceduto, oltre che a una clausola del contratto di cessione. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha denunciato violazione degli artt. 1193 e 1260 c.c., dell'art. 56 l.fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la somma dovesse essere restituita perché pagata alla banca anche con riferimento a un credito non ceduto, e che la comunicazione successiva del debitore non potesse sanare l'erronea destinazione del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese. Ha confermato che l'art. 1193 c.c. non è applicabile quando non vi sia una pluralità di debiti tra le stesse parti, ma ha ritenuto errata la conclusione della Corte territoriale secondo cui la banca potesse trattenere la somma anche per la parte riferibile alla fattura non ceduta. La somma versata dal debitore ceduto, nella misura imputabile alla fattura n. 8 non oggetto di cessione, costituiva indebito oggettivo verso la banca, mentre l'eventuale pagamento della fattura n. 9, ceduta, restava valido. Sono state ritenute non decisive la tardiva comunicazione del debitore ceduto dopo il fallimento e la clausola contrattuale invocata, poiché riferita ai rapporti debitori della cedente con la banca e non alla ripartizione tra le fatture cedute.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    Disciplina l'imputazione del pagamento solo quando vi siano più debiti distinti tra le stesse parti; non si applica quando i rapporti coinvolgono soggetti diversi o quando vi è un unico debito.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla cessione del credito; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma, ma il tema della cessione rileva per stabilire verso chi fosse dovuto il pagamento della fattura non ceduta.

  • art. 56 l.fall.

    Richiamato nel ricorso; dal testo non emerge una specifica esegesi della norma, essendo centrale piuttosto il tema dell'indebito e della cessione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ne svolge una autonoma interpretazione nel merito della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata; non è oggetto di specifica ratio decidendi autonoma nel testo.

  • art. 2033 c.c.

    Il pagamento effettuato alla banca della quota riferibile a un credito non ceduto è qualificato come indebito oggettivo, ripetibile da chi ha pagato o, nel caso, dal fallimento che ne rappresenta la massa.

  • art. 45 l.fall.

    La Corte afferma che non è decisivo ai fini della procedura il riferimento alla comunicazione tardiva del debitore ceduto, perché tale comunicazione non integra una formalità che renda opponibile alla massa il pagamento del credito non ceduto.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    Richiamato dalla domanda subordinata di revocatoria come possibile fondamento dell'azione contro il pagamento anomalo; il testo non sviluppa una specifica interpretazione perché le domande revocatorie sono poi respinte in appello.

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    Richiamato in via subordinata come ulteriore base revocatoria per il pagamento di debito liquido ed esigibile; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella ratio finale della Cassazione.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato solo quale strumento utilizzato dal curatore per acquisire documentazione dalla banca; non vi è interpretazione di merito della norma.

Massime di principio

  • L'art. 1193 c.c. sull'imputazione dei pagamenti opera solo quando tra le stesse parti esistano più rapporti obbligatori autonomi; non può essere invocato per regolare pagamenti riferiti a soggetti diversi o a un unico debito.
  • Se un pagamento viene eseguito a favore di un soggetto diverso dal creditore effettivo di una parte del credito, la somma corrispondente al credito non dovuto a quel destinatario integra indebito oggettivo ripetibile.
  • La successiva comunicazione del debitore ceduto con cui si "corregge" l'indicazione del pagamento non è, di per sé, idonea a mutare la natura indebita del pagamento già effettuato, né a renderlo opponibile alla massa fallimentare se riguarda un credito acquisito all'attivo.
  • Le clausole del contratto di cessione vanno interpretate secondo il loro ambito oggettivo: una previsione che consente alla banca di imputare le somme ai debiti della cedente verso la banca non si estende automaticamente alla ripartizione interna tra fatture cedute e non cedute.
  • Quando un pagamento è solo parzialmente dovuto al cessionario e per il resto riguarda un credito non ceduto, occorre distinguere la parte valida da quella indebita, senza trasferire sull'intera somma gli effetti di un errore di imputazione.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoRiscossioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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