Cassazione Penale, Ordinanza n. 02618/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano che lo aveva condannato alla pena di 8.000 euro di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998. Dal testo emerge che la condotta accertata consisteva nell'essere stato sorpreso dalle forze dell'ordine mentre sottraeva merci da un esercizio commerciale e nell'essere, al contempo, inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore di Milano del 30 novembre 2022. Il ricorso era articolato in due doglianze, ma il provvedimento non ne riporta analiticamente il contenuto; la Corte si limita a richiamare gli elementi fattuali sfavorevoli all'imputato e a ritenere non configurabili la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche, valorizzando anche precedenti condotte di uso di generalità diverse, mancata regolarizzazione della posizione sul territorio, altre pendenze processuali e un precedente ordine di espulsione disatteso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già irrogata dal Giudice di Pace di Milano per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998, senza entrare nel merito delle doglianze, ritenendo la condotta di non particolare tenuità e non meritevole di attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in primo grado; dal testo emerge che l'imputato è stato ritenuto responsabile della violazione dell'ordine di allontanamento/espulsione.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
particolare tenuità - rilevante ex art. 34
la Corte richiama la particolare tenuità del fatto come istituto rilevante nel procedimento dinanzi al giudice di pace, escludendone l'applicazione per l'elevato disvalore della condotta.
le attenuanti generiche sono richiamate come strumento di adeguamento della pena al caso concreto, ma nel caso specifico vengono negate per la gravità complessiva dei fatti e per i precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio avanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000 può essere esclusa quando la condotta presenti un elevato disvalore complessivo, desumibile sia dal fatto contestato sia dalla personalità e dai precedenti dell'imputato.
- Le attenuanti generiche possono essere negate quando gli elementi fattuali evidenzino una persistente incompatibilità con un giudizio di minore gravità, specie se l'imputato abbia già tenuto comportamenti analoghi o reiterati e non abbia dato segnali di regolarizzazione o resipiscenza.
- In sede di legittimità, quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, la Corte può limitarsi a rilevare la manifesta infondatezza delle doglianze e confermare la condanna senza procedere a una nuova valutazione del merito.
- La violazione reiterata di un ordine dell'autorità amministrativa in materia di soggiorno, unitamente a condotte anteriori analoghe e a un quadro complessivo negativo, può escludere sia la tenuità del fatto sia il riconoscimento di benefici sanzionatori.
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