Cassazione Civile, Ordinanza n. 16054/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una lite di confine e usucapione su un terreno sito nel Comune di Pescara. In primo grado i proprietari/usufruttuari del fondo avevano chiesto il rilascio di una porzione occupata dalla convenuta e l’apposizione dei termini di confine; la convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione dell’area. Il tribunale aveva accolto la riconvenzionale, poi la corte d’appello aveva rigettato l’usucapione e ricostruito il confine; la Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato solo la statuizione sulle spese rinviando alla corte d’appello. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale aveva liquidato le spese di primo grado secondo lo scaglione di valore della causa e aveva posto a carico della convenuta anche le spese dei giudizi di legittimità e di rinvio. La ricorrente principale ha impugnato la sentenza del rinvio con quattro motivi, ma il testo esaminato dà conto solo dell’esito preliminare di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso principale ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Il controricorrente, proponendo ricorso incidentale, ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 585 del 1994, sostenendo che la corte di rinvio, nel liquidare le spese di primo grado, avrebbe omesso di riconoscere anche i diritti di procuratore previsti dalla tariffa richiamata dalla precedente ordinanza di Cassazione. La censura è stata ritenuta inammissibile perché il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il dictum della Cassazione, che indicava un importo omnicomprensivo massimo, e perché il motivo era privo di specificità: non indicava con precisione le singole voci tariffarie, il valore della controversia, né dimostrava l’effettivo svolgimento delle attività difensive cui quelle voci si riferivano.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di rimessione in termini del controricorrente incidentale, ha revocato il provvedimento presidenziale, ma ha poi dichiarato improcedibile il ricorso principale per tardivo deposito oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. e inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità e perché non coerente con il principio di diritto già fissato nella precedente ordinanza di Cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale per reciproca soccombenza; inoltre la ricorrente principale è stata condannata a rifondere le spese in favore dell’altra controricorrente. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione è improcedibile se il deposito in cancelleria avviene oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso
è la norma richiamata per la liquidazione delle spese di lite; la censura incidentale è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata dimostrazione dell’errore
tariffa applicabile ratione temporis alla liquidazione delle spese del primo grado; il giudice di rinvio ha operato una liquidazione conforme al dictum di Cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, invocata nel ricorso incidentale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in presenza dell’esito sfavorevole del giudizio, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
termine processuale per il deposito del ricorso in cassazione, la cui inosservanza comporta improcedibilità
richiamato anche in relazione al principio secondo cui il giudice non può riconoscere un compenso maggiore di quello richiesto e documentato
la parte che contesta la liquidazione tariffaria deve specificare le voci e gli importi asseritamente errati
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo dedotto deve essere specifico e consentire il controllo della denunciata violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
obbligo di pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione sui punti decisivi, ma conserva il potere di riesaminare i fatti già acquisiti nei limiti tracciati dalla sentenza di annullamento.
- Se la Cassazione, nel cassare con rinvio, indica espressamente un criterio o un importo per la liquidazione delle spese, il giudice del rinvio deve attenersi a quel parametro e non può discostarsene.
- Chi deduce in cassazione l’erronea applicazione di una tariffa professionale o di uno scaglione di valore deve indicare in modo puntuale le voci, gli importi, il valore della causa e l’attività effettivamente svolta, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La censura sulla liquidazione delle spese è scrutinabile solo se la parte dimostra concretamente il pregiudizio economico derivante dall’asserito errore, non essendo sufficiente una contestazione astratta del tariffario.
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se il deposito avviene oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 369 c.p.c.
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