Cassazione Penale, Ordinanza n. 38107/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato la condanna di due imputati per furto in abitazione, in concorso tra loro, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento o dalla circostanza di cui all'art. 625 n. 2 c.p. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 58 l. n. 689 del 1981 e all'art. 133 c.p., lamentando che la Corte di appello avrebbe negato la sostituzione della pena limitandosi a richiamare i numerosi precedenti penali e una pretesa inaffidabilità nel rispetto delle prescrizioni, senza una valutazione adeguata e specifica. Dalla decisione emerge che la Corte territoriale aveva già rilevato che in appello non era stata formulata alcuna richiesta di pene sostitutive e, comunque, aveva ritenuto non concedibile il beneficio alla luce dei precedenti penali e di ulteriori condanne per furto intervenute dopo il fatto, indice di scarsa affidabilità nel rispetto delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione della Corte di appello sul diniego delle pene sostitutive, evidenziando che il giudice di merito aveva fondato la decisione sia sull'assenza di una richiesta in appello, sia, in ogni caso, sulla valutazione negativa della personalità degli imputati e della loro affidabilità rispetto alle prescrizioni, desunta dai precedenti e dalle ulteriori condanne per furto successive al fatto. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione del furto in abitazione commesso da più soggetti
indica il reato contestato, furto in abitazione
indica l'aggravante contestata nel capo d'imputazione
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
norma sulla deducibilità del vizio di violazione di legge in cassazione, invocata dai ricorrenti
richiamato dai ricorrenti in tema di sostituzione della pena e valutazione del giudice
parametro di valutazione discrezionale del giudice per la sostituzione delle pene detentive brevi e, secondo la Corte, anche delle pene sostitutive
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- La sostituzione delle pene detentive brevi, e oggi anche delle pene sostitutive, è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e quindi alle modalità del fatto e alla personalità del condannato.
- Il giudice può negare la sostituzione della pena valorizzando precedenti penali e ulteriori condanne successive al fatto, se tali elementi consentono di ritenere non affidabile il condannato rispetto al rispetto delle prescrizioni inerenti al beneficio.
- In cassazione non è censurabile, se adeguatamente motivata, la decisione di merito che rigetti la sostituzione della pena sulla base di una valutazione complessiva di inaffidabilità del condannato.
- La mancata proposizione in appello della richiesta di pene sostitutive può costituire ulteriore ragione a sostegno del rigetto dell'istanza in sede di merito.
- Quando il ricorso si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice senza evidenziare una vera violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →