Cassazione Civile, Ordinanza n. 20583/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore per forniture. La società ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo: nullità della decisione per vizi del procedimento prefallimentare; erronea valutazione della prova del debito e del credito posto a base dell’istanza; mancato rispetto del limite di fallibilità, assumendo che il debito residuo fosse inferiore alla soglia prevista dalla legge fallimentare; omessa pronuncia sulle istanze istruttorie. Nel ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione delle norme sul reclamo e del principio devolutivo, per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile la censura contro il decreto di abbreviazione dei termini privo di motivazione; (2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento della data di una ricognizione di debito, con conseguente errata quantificazione del debito residuo e superamento della soglia minima di fallibilità; (3) violazione dell’obbligo di motivazione, per avere la Corte ritenuto provato il credito del creditore istante senza adeguata spiegazione sulla valenza di fatture e documenti unilaterali; (4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella riferibilità ad altri soggetti degli assegni insoluti prodotti dalla creditrice; (5) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie formulate nel reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva escluso il vizio del decreto di abbreviazione dei termini rilevando che la reclamante aveva comunque goduto di un termine a difesa superiore a 15 giorni e non aveva specificamente censurato tale accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione nuova, cioè l’applicazione della soglia di fallibilità al debito residuo ridotto. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili perché, a fronte del pacifico riconoscimento di un debito verso la creditrice istante, le censure sulla prova del credito e sulla riferibilità degli assegni insoluti difettavano di decisività. Il quinto motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 legge fall.
È richiamato dalla ricorrente come norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte osserva che la censura non coglie la ratio della decisione di merito.
Richiamato per contestare la dedotta violazione del principio devolutivo; la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato in relazione alla devoluzione delle eccezioni in appello/reclamo; non viene accolto il motivo per inammissibilità.
art. 15, comma 3, legge fall.
È richiamato per il decreto di abbreviazione dei termini nel procedimento prefallimentare.
art. 15, ultimo comma, legge fall.
È evocato dalla ricorrente per sostenere che il debito residuo sarebbe inferiore alla soglia di fallibilità; la questione è ritenuta nuova e quindi inammissibile.
La censura sulla valutazione della prova è respinta perché non supera il rilievo di novità della questione e non incide sulla decisività del riconoscimento del debito.
Richiamato per denunciare asserita carenza di motivazione; il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la motivazione della sentenza; la censura è stata respinta.
Richiamato nel quinto motivo per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; il motivo resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la specifica ragione posta dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o di diritto non dedotte nei precedenti gradi di merito, anche se potenzialmente decisive ai fini dell’esito della controversia.
- Le censure sulla prova del credito o sulla sua quantificazione sono prive di decisività quando, nel processo di merito, risulti pacificamente accertata l’esistenza di un debito almeno in una certa misura sufficiente a sostenere la decisione impugnata.
- La deduzione di un vizio motivazionale o di omesso esame richiede che il fatto asseritamente trascurato sia effettivamente decisivo e idoneo a scardinare la base logica della decisione; se il punto contestato non incide sull’esito, il motivo è inammissibile.
- Nel procedimento prefallimentare, la contestazione del decreto di abbreviazione dei termini non è utile se il debitore ha comunque goduto di un termine a difesa ordinario sufficiente, dovendo la censura colpire l’accertamento concreto compiuto dal giudice di merito.
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