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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33234/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per Irpef e IVA 2004, contestata dal contribuente per la dedotta nullità della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, eseguita dal messo notificatore ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario. Dopo un primo passaggio in Cassazione, che aveva cassato con rinvio la decisione favorevole all'erario richiamando il principio secondo cui, per provare il perfezionamento della notificazione a mezzo posta in tali ipotesi, occorre l'avviso di ricevimento della CAD e non basta la sola prova della spedizione, la causa è tornata davanti al giudice tributario regionale, il quale ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Con l'unico motivo del nuovo ricorso per cassazione, l'Amministrazione ha denunciato, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza impugnata fosse nulla per radicale contrasto tra motivazione e dispositivo e per contraddittorietà della motivazione, tale da impedire la ricostruzione della ratio decidendi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha osservato che la sentenza di merito presentava un contrasto irriducibile: nella motivazione si dava atto che la notificazione degli atti di accertamento si era perfezionata, ma nel dispositivo si rigettava l'appello dell'Amministrazione, confermando la decisione favorevole al contribuente. Tale inconciliabilità non consentiva di comprendere la ratio decidendi e integrava un vizio di motivazione apparente/perplessa, qualificato come nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, rilevante ex art. 360, n. 4, c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame motivato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per la notificazione degli atti per temporanea assenza del destinatario; la Corte non decide sul merito della ritualità, ma il precedente richiamo riguarda la prova del perfezionamento della notificazione tramite CAD.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciato è quello di nullità della sentenza per errori processuali riconducibili alla motivazione mancante o radicalmente contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    la mancanza o l'apparenza della motivazione, ovvero il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, comporta nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea; il suo difetto o la sua contraddittorietà radicale determinano nullità.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    sono richiamati nel precedente di legittimità come parametri di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    richiamato nel precedente della Corte quale norma da interpretare nel senso che la prova del perfezionamento della notifica postale richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.

Massime di principio

  • La motivazione è nulla quando, pur essendo graficamente presente, contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Integra nullità della sentenza il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, quando le affermazioni contenute nella motivazione non consentono di comprendere quale sia la reale decisione adottata.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai fini dell'art. 360, n. 4, c.p.c. ricorre solo per anomalie radicali della motivazione, non per semplici insufficienze o per errori valutativi del merito.
  • Nel processo tributario la coerenza interna della sentenza è requisito essenziale: se il dispositivo e la motivazione sono inconciliabili, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame motivato.
  • Nelle notificazioni degli atti impositivi a mezzo posta, secondo il precedente richiamato, la prova del perfezionamento non può essere desunta dalla sola spedizione della raccomandata informativa, occorrendo l'avviso di ricevimento della CAD.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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