Cassazione Civile, Ordinanza n. 37821/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandatario)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione commerciale esclusiva, protrattosi per alcuni anni, nel quale una società svolgeva attività di promozione e gestione della clientela per conto dell'altra, con compenso pattuito in parte fisso e in parte variabile. La società collaboratrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma relativa all'attività svolta nel 2007; il decreto veniva revocato in primo grado, ma in appello il credito veniva in larga parte riconosciuto e veniva respinta anche la domanda risarcitoria proposta dalla società committente per il preteso recesso senza preavviso e per i danni asseritamente subiti. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione delle regole sulla prova e sull'onere probatorio, lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la misura del compenso variabile del 2,7% del fatturato su una sola testimonianza e su una bozza contrattuale non sottoscritta e contestata, senza considerare altre deposizioni; 2) violazione delle norme sulla prova documentale, sostenendo che le fatture della controparte, contestate e affette da errori materiali, non potessero costituire prova del credito; 3) violazione dei doveri di buona fede e correttezza, censurando il rigetto della domanda risarcitoria per il comportamento della collaboratrice che avrebbe omesso informazioni e collaborazione, causando ritardi, costi aggiuntivi e danno all'immagine; 4) omessa ammissione di prova testimoniale sui danni. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e perché la Corte d'appello aveva correttamente tratto elementi di prova dalla bozza contrattuale proveniente dalla ricorrente e dal fatto che la ricorrente non aveva indicato quale fosse la diversa misura pattuita; il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché il calcolo del compenso si fondava su un documento richiamato in sentenza e non sulle fatture, che erano state considerate solo prive di incidenza decisiva per meri errori materiali poi corretti; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sull'assenza di un obbligo di preavviso, sull'assetto informale del rapporto e sull'affievolimento progressivo dei rapporti; il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva riconosciuto il credito della società collaboratrice per il compenso dovuto sull'attività commerciale svolta e aveva escluso il risarcimento danni richiesto dalla società ricorrente. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché mirate a sovvertire l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito oppure perché non coglievano la specifica ratio della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La valutazione delle prove e l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.
Il motivo che contesta la mancata ammissione o valutazione del materiale probatorio non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito.
La doglianza sulla prova testimoniale è stata ritenuta assorbita/inammissibile perché non incideva sulla ratio del rigetto della domanda risarcitoria.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale non ammessa, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente per contestare il mancato ingresso della prova testimoniale.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla qualificazione del rapporto e al compenso dovuto per l'opera svolta.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la determinazione del compenso pattuito nel rapporto di collaborazione.
La Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova, rilevando che il giudice di merito non aveva addossato alla ricorrente la prova di un fatto costitutivo non suo, ma aveva tratto argomenti di prova dal comportamento processuale della stessa.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la rilevanza probatoria della bozza di contratto e dei documenti prodotti dalla controparte.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili/fatture, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili/fatture, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato quale parametro dei doveri di correttezza nella gestione del rapporto commerciale.
Richiamato quale parametro di diligenza nella condotta della parte che lamentava il preteso inadempimento della controparte.
Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento del danno, respinta per difetto del relativo presupposto fattuale e causale.
Richiamato in relazione alla quantificazione dei danni asseritamente subiti, ma non applicato per difetto del diritto al risarcimento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'integrazione del rapporto secondo buona fede e usi, ma la censura è stata respinta.
Richiamato in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte ha ritenuto che la domanda risarcitoria non fosse fondata sulla base della concreta struttura del rapporto.
Massime di principio
- La valutazione delle prove, la scelta delle fonti ritenute più attendibili e il giudizio sulla credibilità dei testimoni sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo vizi motivazionali o errori di diritto specifici.
- La censura di violazione dell'onere della prova non è fondata quando il giudice di merito non attribuisce alla parte un onere probatorio improprio, ma valorizza elementi indiziari o argomenti di prova ricavati dal complessivo comportamento processuale e dal materiale acquisito.
- Un documento proveniente dalla parte, anche se non sottoscritto dalla controparte, può essere valorizzato come elemento di prova ove la sua provenienza non sia contestata e il suo contenuto sia coerente con altre risultanze istruttorie.
- Le fatture o altri documenti unilaterali contestati non escludono di per sé il credito se il giudice di merito fonda la decisione su ulteriori elementi istruttori e chiarisce che gli errori materiali in esse contenuti non incidono sulla spettanza del corrispettivo.
- Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o ignora la motivazione effettivamente posta a base della decisione, il motivo è inammissibile.
- Se il rapporto contrattuale si è svolto in modo informale e non risulta pattuito un obbligo di preavviso o disdetta, il recesso non può essere automaticamente qualificato come illecito solo perché immediato; la pretesa risarcitoria va verificata in concreto alla luce dell'assetto effettivo del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →