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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della comunicazione di rigetto dell'istanza di rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A012 -Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado, ricevuta con mail del 12/1/2026 e/o comunque del provvedimento di estremi ignoti con cui l'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva ed il conseguente rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A012, relativo al superamento della prova conclusiva del corso svolto presso il predetto Ateneo in data 26/11/2024 ai sensi del DPCM 4/8/2023; b) della determinazione di estremi ignoti con cui l'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva ed il rilascio del titolo abilitante perché ammessa con riserva e ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di accesso conseguito all'estero; c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, il Decreto Presidenziale dell'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria n. 58/24 dell'8/10/2024 (Bando di concorso) nella parte in cui non prevede il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero che abbiano poi conseguito al termine dei corsi Indire di cui al D.L. n. 71/24 il corrispondente titolo italiano. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MIRABILE ANNA l’8\4\2026: PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA a) della comunicazione di rigetto dell’istanza di rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A012 -Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado, ricevuta con mail del 12/1/2026 e/o comunque del provvedimento di estremi ignoti con cui l’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva ed il conseguente rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A012, relativo al superamento della prova conclusiva del corso svolto presso il predetto Ateneo in data 26/11/2024 ai sensi del DPCM 4/8/2023; b) della determinazione di estremi ignoti con cui l’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva ed il rilascio del titolo abilitante perché ammessa con riserva e ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di accesso conseguito all’estero; c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, il Decreto Presidenziale dell’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria n. 58/24 dell’8/10/2024 (Bando di concorso) nella parte in cui non prevede il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero che abbiano poi conseguito al termine dei corsi Indire di cui al DL 71/24 il corrispondente titolo italiano. NONCHE’ ORA ANCHE PER L’ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA d) Decreto Presidenziale dell’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria n. 16/24 del 28.02.2024 (Bando di concorso), ove occorra, nella parte in cui non prevede il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero che abbiano poi conseguito al termine dei corsi Indire di cui al DL 71/24 il corrispondente titolo italiano.

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio dell’attestazione di abilitazione per la classe di concorso A012 e diniego dello scioglimento della riserva, nonché, per quanto occorra, disposizioni dei bandi universitari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva frequentato il percorso formativo abilitante previsto dall’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, al quale era stata ammessa con riserva in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di accesso conseguito all’estero, e lo aveva completato sostenendo gli esami il 26 novembre 2024. Successivamente aveva aderito al percorso previsto dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024, attuato dal d.m. n. 77/2025, cosiddetto percorso INDIRE, rinunciando alla procedura di riconoscimento del titolo estero, come richiesto dalla disciplina del percorso INDIRE. Dopo avere conseguito il titolo INDIRE il 18 dicembre 2025, aveva chiesto il rilascio dell’attestazione relativa al precedente percorso universitario e lo scioglimento della riserva. L’Università aveva negato il rilascio, ritenendo che la rinuncia al riconoscimento del titolo estero impedisse di attestare il percorso abilitante da 30 CFU. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego e ha impugnato, ove occorresse, i bandi universitari nella parte in cui non disciplinavano il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva che avessero successivamente conseguito il corrispondente titolo italiano tramite il percorso INDIRE. Ha inoltre dedotto l’urgenza connessa all’aggiornamento delle graduatorie GPS, all’inserimento nella prima fascia e al riconoscimento del relativo punteggio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, riservando alla fase di merito l’esame puntuale delle doglianze. Ha ritenuto che la controversia presenti un fumus sufficiente, poiché manca una puntuale disciplina di raccordo tra il percorso abilitante ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 e il successivo percorso INDIRE, mentre la ricorrente, inizialmente ammessa con riserva per il riconoscimento del titolo estero, ha dovuto rinunciare a tale procedura per accedere al percorso INDIRE e ha poi conseguito il corrispondente titolo italiano. Ha inoltre ravvisato l’urgenza derivante dalla necessità di spendere il titolo nell’aggiornamento delle graduatorie GPS, con riconoscimento del punteggio. In conseguenza, ha ordinato all’Università di rilasciare entro dieci giorni l’attestazione richiesta, con riserva dell’esito del giudizio e dei conseguenti effetti sul punteggio in graduatoria. Il TAR ha disposto altresì l’acquisizione, entro trenta giorni, di chiarimenti documentati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla disciplina di raccordo tra i due percorsi, sugli effetti della rinuncia alla procedura di riconoscimento del titolo estero e sulle eventuali direttive impartite alle università private legalmente riconosciute. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito al 21 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 13 DPCM 4 agosto 2023

    Disciplina il percorso formativo abilitante seguito dalla ricorrente presso l’università, al quale la stessa era stata ammessa con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Prevede il percorso INDIRE al quale la ricorrente ha successivamente aderito.

  • art. 5 d.m. 24 aprile 2025, n. 77

    Prevede, secondo quanto riportato nell’ordinanza, la rinuncia alla procedura di riconoscimento del titolo estero quale condizione collegata alla partecipazione al percorso INDIRE.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda e la concessione delle misure cautelari.

Massime di principio

  • Quando la normativa disciplina due percorsi abilitanti successivi e tra loro collegati, ma non prevede una puntuale disciplina di raccordo, l’amministrazione non può negare automaticamente gli effetti del percorso già svolto sulla base della sola partecipazione al percorso successivo, dovendo essere valutata l’incidenza della disciplina sopravvenuta sulla posizione dell’interessato.
  • La rinuncia alla procedura di riconoscimento di un titolo estero, se costituisce condizione necessaria per accedere a un successivo percorso abilitante finalizzato al conseguimento di un corrispondente titolo italiano, non esclude automaticamente, in sede cautelare, la possibilità di attestare gli effetti del precedente percorso formativo, quando l’interessato sia stato originariamente ammesso con riserva e abbia completato entrambi i percorsi.
  • La necessità di utilizzare un titolo abilitante nell’ambito dell’aggiornamento delle graduatorie per l’insegnamento, ai fini dell’inserimento in fascia superiore e del riconoscimento del punteggio, può integrare il requisito dell’urgenza cautelare.
  • In presenza di una questione nuova e complessa, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di rilasciare provvisoriamente l’attestazione richiesta, con riserva degli effetti definitivi dell’esito di merito, e disporre contestualmente l’acquisizione di chiarimenti documentati dalle amministrazioni statali competenti.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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