Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10337/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19/10/2021 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano (13/01/2020) e ha condannato Aiello per il reato di truffa in danno di De Giorgio. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione per presunta mancata "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello riforma integralmente un'assoluzione di primo grado; (2) violazione dell'art. 606, c.1, lett. d) in relazione all'art. 533 c.p.p., denunciando manifesta illogicità nella valutazione delle prove e violazione del principio del ragionevole dubbio, sostenendo che la chiusura del conto dopo la ricezione del bonifico sia incompatibile con l'intenzione truffaldina e che la Corte d'appello abbia dato rilievo a elementi forieri di valutazioni illogiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la Corte d'appello non abbia fornito la motivazione rafforzata: la Corte d'appello ha riesaminato, con adeguata motivazione, elementi non considerati dal Tribunale (in particolare i versamenti effettuati su due conti intestati esclusivamente ad Aiello, l'apertura del conto Unicredit contestuale alle prime comunicazioni e la successiva estinzione dopo il versamento) e ha spiegato perché l'uso della carta di credito da parte di terzi non esclude la responsabilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mira a un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie, improponibile in sede di legittimità quando la motivazione di merito è congrua. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen.

    Riferita come aggravante contestata in primo grado ma poi esclusa dalla Corte d'appello; la Corte di Cassazione non modifica la valutazione di merito sull'applicazione dell'aggravante.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. in relazione all'art. 533 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per censurare manifesta illogicità della motivazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura in realtà implichi un sindacato di merito sulla valutazione delle prove, non consentito quando la motivazione di merito è congrua e non viziata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e giustificare la condanna alle spese e alla sanzione equitativa a favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite: principi sulla motivazione rafforzata)

    citati riferimenti a Sezioni Unite n.6682 del 04/02/1992 e n.33748 del 12/07/2005

    La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, in caso di riforma totale della sentenza di primo grado, il giudice d'appello è tenuto a delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e a confutare i principali argomenti della decisione impugnata. Non è invece richiesto il riesame puntuale di ogni singola argomentazione, bensì del materiale probatorio o delle parti della motivazione non condivise.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, è necessario fornire una "motivazione rafforzata" che espliciti le ragioni del diverso convincimento, ma non è obbligatorio riesaminare in dettaglio ogni singolo argomento del giudice di primo grado: basta trattare e confutare le parti non condivise e indicare gli elementi nuovi o non valutati.
  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; i motivi che implichino un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
  • L'utilizzo di documenti o elementi oggettivi (es. accrediti su conti correnti intestati all'imputato, tempistica di apertura/chiusura dei conti) può prevalere su deduzioni in favore dell'imputato (es. uso di carta di credito da parte di terzi) quando dimostra la destinazione del profitto del reato.
  • La chiusura successiva di un conto sul quale è stato accreditato un bonifico non esclude automaticamente l'intenzione di truffa; la valutazione dipende dal contesto e dagli ulteriori elementi indiziari e probatori.
  • I vizi di motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se assumono natura di vizio giuridico o di manifesta illogicità; le critiche che si risolvono in una diversa lettura dei fatti devono essere sollevate in sede di merito e non in sede di legittimità.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanne alle spese, sanzioni equitative (cassa delle ammende) e obbligo di rifusione delle spese della parte civile, salvo diversa valutazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.