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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26968/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

PIAZZA era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 per aver, mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, associato abitualmente e frequentato non occasionalmente Giuseppe OLIVERI, pluripregiudicato. Il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi: (1) insufficienza e vizio di motivazione in ordine alla prova dell'abitualità delle frequentazioni (sostenendo che gli incontri effettivi furono solo due e del tutto occasionali); (2) vizio procedurale e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'ufficiale di P.G. Magg. De Rosa, il quale avrebbe riferito fatti appresi dal parroco Santoro in violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il mezzo aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già decise in appello, richiamando il principio secondo cui la Corte di legittimità non può ri-valutare il compendio probatorio se non sussiste un ragionevole dubbio e deve limitarsi a verificare la congruità dell'iter argomentativo del giudice di merito. Sul secondo motivo ha escluso la specificità necessaria a valutare l'inutilizzabilità della prova e ha condiviso la valutazione della Corte territoriale sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del teste operante, rilevando che lo stesso si era limitato a riferire di un intervento e di una relazione di servizio senza trasporre nel processo le affermazioni del parroco. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 75, commi 1 e 2

    La norma punisce l'associazione abituale e la frequentazione non occasionale di soggetti sottoposti a misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che per integrare il reato siano richiesti contatti plurimi e stabili e ha valutato, in sede di merito, sussistenti tali elementi nel caso concreto

  • cod. proc. pen., art. 195, comma 4

    Disciplinando i limiti dell'esame testimoniale e le proibizioni di riferire dichiarazioni di terzi, la norma è finalizzata a vietare l'introduzione in dibattimento di prove indiret­te; la Corte ha però ritenuto che nel caso in esame il teste si limitò a riferire di un intervento operativo e non a ripetere dichiarazioni del parroco, rendendo utilizzabili quelle dichiarazioni

  • cod. proc. pen., artt. 191 comma 2, 351, 357

    Norme processuali richiamate in relazione ai limiti dell'acquisizione e della utilizzazione delle prove e ai rimedi processuali; la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive non avessero mostrato l'incidenza determinante della prova eventualmente inutilizzabile sul complessivo compendio probatorio

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di una contribuzione alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti e le prove già valutate dal giudice di merito: può sindacare la motivazione solo per verificarne la completezza, la correttezza logica e la risposta alle censure, non per formulare una diversa valutazione probatoria.
  • Per i reati ex art. 75 d.lgs. 159/2011 è necessaria la dimostrazione di contatti plurimi e stabili (abitualità), non di semplici o occasionali incontri; la descrizione degli episodi e la valutazione della loro ripetitività sono elemento centrale della motivazione di merito.
  • Chi invoca in Cassazione l'inutilizzabilità di una prova deve specificare nel motivo l'incidenza che l'eliminazione della prova avrebbe sull'intero compendio probatorio ("prova di resistenza"); l'assenza di tale dimostrazione rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
  • L'art. 195 c.p.p. vieta l'introduzione di dichiarazioni di terzi attraverso testimoni; tuttavia, se il teste riferisce esclusivamente fatti di propria diretta percezione (es. l'intervento effettuato e la redazione di una relazione) e non la sostanza di dichiarazioni altrui, quelle dichiarazioni possono essere ritenute utilizzabili.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende; va valutata la diligenza della parte nel proporre il gravame per evitare sanzioni economiche.

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