Cassazione Civile, Ordinanza n. 22470/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una precedente decisione passata in giudicato che aveva accolto il ricorso del contribuente contro ruoli esattoriali relativi a vari tributi erariali e, in particolare, a due cartelle di pagamento sottese ad altrettante intimazioni. Dopo la notifica di un atto di messa in mora con diffida allo sgravio e all’annullamento dei ruoli, e decorso il termine previsto dall’art. 70 del d.lgs. 546/1992, il giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuti sgravi di due cartelle e ha compensato le spese senza spiegare le ragioni della decisione. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, in relazione all’art. 70, comma 10, del d.lgs. 546/1992 e all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, il giudice avrebbe dovuto motivare il governo delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, senza potersi limitare a una compensazione apodittica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che lo sgravio delle cartelle in corso di causa non giustifica di per sé la compensazione delle spese e che, quando la causa viene definita con cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque valutare la soccombenza virtuale e motivare in modo non illogico o erroneo la scelta sulle spese. Poiché nella decisione impugnata mancava una chiara e univoca valutazione in tal senso, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma che disciplina il giudizio di ottemperanza e il contesto in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per contestare la compensazione delle spese, che richiede una motivazione coerente con il criterio della soccombenza e, se del caso, della soccombenza virtuale
art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
evocato quale parametro generale per la compensazione delle spese nel processo tributario, ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitate dal giudice
citato nella motivazione del giudice di merito come base per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, cioè verificando quale parte sarebbe risultata soccombente se la causa fosse stata decisa nel merito.
- La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione esplicita e non può fondarsi su formule apodittiche o su ragioni illogiche o giuridicamente erronee.
- Lo sgravio sopravvenuto delle cartelle o il venir meno del contrasto tra le parti non giustificano automaticamente la compensazione delle spese, dovendo il giudice comunque valutare l’astratta fondatezza delle difese svolte dalle parti.
- La statuizione sulle spese resa in una decisione che dichiari la cessazione della materia del contendere è censurabile in cassazione quando il giudice abbia violato il principio di soccombenza, anche virtuale, ponendo le spese a carico della parte che risulti, in sostanza, vittoriosa.
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