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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Più medici avevano chiesto il riconoscimento dell'inadempimento dello Stato italiano per il mancato recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica, con condanna al pagamento dell'adeguata retribuzione o, in subordine, al risarcimento del danno, sostenendo di avere frequentato corsi di specializzazione senza percepire compenso. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, liquidando somme diverse in favore di alcuni specializzandi e rigettandole per altri. La Presidenza del Consiglio aveva appellato la decisione, ma la Corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo: per la dottoressa Santoro, che la notifica dell'atto di appello fosse inesistente e che la sentenza di primo grado fosse ormai passata in giudicato; per gli altri appellati, che il diritto alla remunerazione spettasse anche ai medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1982, se il corso era proseguito oltre il termine rilevante, alla luce della giurisprudenza UE. Nel ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d'appello qualificato come inesistente, anziché nulla, la notifica dell'appello alla dottoressa Santoro, con conseguente omessa rinnovazione; 2) violazione delle direttive comunitarie e della legge n. 370 del 1999 in relazione alle posizioni di Arcidiacono, Corazzini e Santoro, sostenendo che i corsi iniziati prima del 10 gennaio 1982 non dessero diritto ad alcuna remunerazione; 3) violazione delle medesime fonti in relazione alla posizione della dottoressa Iachelli, contestando che la remunerazione potesse essere riconosciuta per l'intera durata del corso e non solo dal 10 gennaio 1983.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notifica dell'appello alla dottoressa Santoro fosse nulla e non inesistente, con conseguente erroneità della dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia ha deciso nel merito, rigettando l'appello della Presidenza del Consiglio nei confronti della dottoressa Santoro e confermando la condanna già pronunciata dal Tribunale. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la giurisprudenza UE e di legittimità riconosce il diritto all'equa remunerazione anche per i corsi iniziati prima del 1982 ma proseguiti dopo il 10 gennaio 1983, limitatamente al periodo successivo a tale data. Ha rigettato anche il terzo motivo, perché la posizione della dottoressa Iachelli implicava due specializzazioni e il riconoscimento di un numero complessivo di annualità coerente con i principi applicati dai giudici di merito. Le spese del giudizio di cassazione e, quanto alla Santoro, anche quelle del giudizio d'appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza e del procedimento per erronea qualificazione della notificazione dell'appello.

  • artt. 156, 157, 160, 291, 330, 350 e 359 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in tema di invalidità della notificazione dell'atto di impugnazione e di rinnovazione dell'atto nullo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito una volta cassata la sentenza limitatamente alla posizione della dottoressa Santoro.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale in relazione alle direttive comunitarie e alla legge n. 370 del 1999.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    richiamato in primo grado per il maggior danno riconosciuto sulle somme liquidate.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come parametro di responsabilità per l'inadempimento dello Stato nel recepimento delle direttive.

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro del vincolo derivante dal diritto UE per lo Stato.

  • art. 11, legge n. 370 del 1999

    citato come base normativa per la liquidazione di un'annualità di corso in favore della dottoressa Santoro.

  • direttiva 75/362/CEE

    considerata, insieme alle altre direttive richiamate, base del diritto all'adeguata remunerazione per la formazione specialistica medica.

  • direttiva 75/363/CEE

    interpretata nel senso che la remunerazione adeguata spetta per il periodo successivo al 1 gennaio 1983 se la formazione è iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre il termine di trasposizione.

  • direttiva 82/76/CEE

    considerata ai fini della decorrenza dell'obbligo di remunerazione adeguata per gli specializzandi.

  • direttiva 93/16/CEE

    richiamata nel ricorso come fonte europea pertinente alla materia della formazione medica specialistica.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di impugnazione è inesistente solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione; in ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale la notificazione è nulla e, come tale, soggetta a rinnovazione.
  • Quando il giudice di appello qualifichi erroneamente come inesistente una notificazione che è in realtà nulla, la sentenza deve essere cassata in relazione al relativo capo; se però gli elementi di fatto sono già acquisiti, la Cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • In tema di medici specializzandi, il diritto all'equa remunerazione sussiste anche per i corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, purché la formazione sia proseguita dopo il 10 gennaio 1983; la remunerazione spetta, dunque, per il periodo successivo a tale data fino alla conclusione del corso.
  • Ai fini della quantificazione del credito degli specializzandi occorre distinguere le annualità effettivamente ricadenti nel periodo coperto dall'obbligo di remunerazione da quelle anteriori al 1 gennaio 1983, potendo la condanna essere limitata alle sole annualità o frazioni di corso successive a tale data.
  • La valutazione della censura in cassazione deve confrontarsi con l'intera motivazione della sentenza impugnata e con tutti i dati di fatto rilevanti emergenti dagli atti; non è sufficiente una contestazione astratta della decorrenza del diritto se i giudici di merito hanno già applicato correttamente il criterio temporale e quantitativo risultante dalla giurisprudenza UE e nazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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