Cassazione Penale, Sentenza n. 41950/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra sentenze diverse (Tribunale di Busto Arsizio del 07/04/2014 e Corte d'assise d'appello di Milano dell'08/05/2018). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., oltre a incongruità e illogicità della motivazione: il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di indicare e motivare, partitamente, la quantità di pena relativa a ciascun reato posto in continuazione e aveva operato un unico aumento per i cinque reati satellite della sentenza sub a), determinando un risultato sfavorevole al ricorrente; contestata in particolare la disparità fra l'aumento di un anno e quattro mesi per il possesso di una sola arma (nella sentenza d'appello) e l'aumento di un anno per il possesso di tre armi (nella sentenza sub a)).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziato il percorso argomentativo del giudice dell'esecuzione. Ha affermato l'obbligo, nel caso di continuazione tra reati separatamente giudicati, di scorporare i reati raggruppati in continuazione, individuare il reato più grave quale pena-base (riferendosi inderogabilmente alla pena più grave inflitta dal giudice della cognizione) e poi operare autonomi e distinti aumenti per i reati satellite, motivandoli in modo da permettere il controllo del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p. Ha inoltre richiamato i limiti: non superare la somma delle pene inflitte con le singole sentenze, non eccedere il triplo della pena-base e non aumentare gli incrementi oltre quelli fissati dalle sentenze irrevocabili. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
«Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto»
Vincola il giudice dell'esecuzione a non determinare una pena complessiva superiore alla somma delle pene già inflitte; impone un limite quantitativo al potere di rideterminazione.
Stabilisce le regole della continuazione e del cumulo giuridico degli aumenti per i reati-satellite; la Corte richiede che gli aumenti siano calcolati e motivati distintamente e che non si superi il limite del triplo della pena-base.
Riferimento ai parametri di proporzionalità e discrezionalità nella determinazione della pena; il giudice dell'esecuzione deve operare entro i parametri previsti da questa norma.
Principi direttivi per la determinazione della pena (circostanze, grado di responsabilità, ecc.) cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi nell'esercizio del suo potere discrezionale.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Indica che la pena-base deve fare riferimento a quella più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la quale non può essere modificata in pejus dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando si richiede la continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati riuniti e individuare il reato più grave come pena-base, attenendosi inderogabilmente alla pena più grave inflitta dal giudice della cognizione.
- Gli aumenti per i reati-satellite devono essere calcolati e motivati separatamente: non è ammesso un unico aumento aggregato per più reati senza motivazione distinta per ciascuno.
- Il giudice dell'esecuzione può solo diminuire le pene irrogate per i reati satellite rispetto a quanto stabilito nelle sentenze di cognizione; non può invece modificare in peius la pena-base stabilita dal giudice della cognizione.
- Nel determinare la pena complessiva vanno rispettati i limiti normativi: non superare la somma delle pene inflitte con le singole sentenze, non eccedere il triplo della pena-base e non superare gli incrementi fissati dal giudice della cognizione.
- Se la motivazione degli aumenti è insufficiente o aggregante in modo non motivato, la decisione del giudice dell'esecuzione è annullabile con rinvio per un nuovo esame in diversa composizione.
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