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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12993/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/05/2025 deducendo un unico motivo: vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il ricorrente contestava la valutazione di merito sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti, ritenendo insufficiente la motivazione del giudice di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto che la determinazione della pena, inclusa la valutazione delle attenuanti generiche e della pena base, rientri nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e che, nel caso concreto, la Corte di appello avesse assolto l'onere motivazionale richiamando elementi ritenuti decisivi, in particolare la personalità dell'imputato e la gravità della condotta protratta nel tempo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e nella determinazione della pena base.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Desumibile dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice richiami elementi concreti e rilevanti del caso, quali la personalità dell'imputato e la gravità della condotta, anche se la motivazione è sintetica.
  • In sede di legittimità non è deducibile come vizio di motivazione una censura che miri soltanto a sostituire la diversa valutazione del ricorrente a quella compiuta dal giudice di merito sulla dosimetria della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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