Cassazione Penale, Sentenza n. 22414/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 103 cod. pen. (dichiarazione di delinquenza abituale), sostenendo che la conferma di tale dichiarazione era illogica: i precedenti penali erano remoti e la Corte territoriale non aveva effettuato alcuna verifica sulla pericolosità sociale dell'imputato. In sostanza contestava che la statuizione di abitualità fosse infondata e illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel delitto. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., che la conferma della pericolosità sociale era stata collegata a una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione; tale proscioglimento non può essere contato come condanna ai fini dell'art. 103 cod. pen. Poiché l'art. 103 richiede condanne effettive per pronunciare la dichiarazione di abitualità, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della dichiarazione di abitualità nel delitto; il resto della pronuncia è stato confermato implicitamente.
Norme richiamate
la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo
La disposizione richiede condanne effettive per pronunciare la dichiarazione di delinquenza abituale; non è applicabile quando uno degli eventi è un proscioglimento o l'estinzione del reato per prescrizione, perché tali esiti non costituiscono condanne.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio vizi di motivazione o di legittimità; la Corte ha utilizzato tale potere per verificare la compatibilità della dichiarazione di abitualità rispetto all'esistenza di un proscioglimento.
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive proroghe
Norme procedurali che hanno permesso la trattazione del procedimento in camera di consiglio nelle modalità previste durante il periodo emergenziale; richiamate a fini di indicazione delle modalità processuali adottate.
Massime di principio
- La dichiarazione di delinquenza abituale ai sensi dell'art. 103 cod. pen. può essere pronunciata solo sulla base di condanne effettive; proscioglimenti o estinzioni per prescrizione non possono essere computati come condanne.
- Il giudice deve motivare concretamente la valutazione della pericolosità sociale; la mera sussistenza di precedenti penali remoti senza valutazione della pericolosità attuale è insufficiente.
- Quando la statuizione di abitualità è fondata su elementi non validi (per esempio il computo di un proscioglimento come condanna), la Cassazione può annullare senza rinvio la parte relativa all'abitualità, lasciando impregiudicata la restante parte della sentenza.
- La Corte può rilevare d'ufficio vizi di legittimità che incidono sulla statuizione accessoria e sulla sua legittimità sostanziale, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen.
- In casi simili il difensore dovrebbe contestare sia la fondatezza normativa dell'applicazione dell'art. 103 sia la carenza motivazionale sulla pericolosità sociale per ottenere l'annullamento parziale della dichiarazione di abitualità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22155/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22160/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →