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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14257/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena per reati connessi ad estorsione e partecipazione ad associazione mafiosa. Hanno proposto due motivi sostanzialmente sovrapponibili: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), sostenendo che il nuovo fatto non dimostrerebbe una maggiore pericolosità né una progressione criminale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo che le condotte sarebbero episodiche, senza collegamenti alla cupola mafiosa e quindi non sussisterebbero gli elementi dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo (recidiva) ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse esplicita e coerente, avendo il giudice di merito indicato precedenti condanne e elementi di pericolosità sociale utili a giustificare l'aumento di pena; i ricorrenti non hanno fornito critica motivata della valutazione di merito, limitandosi a una rilettura non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità perché la contestazione dell'aggravante non era stata proposta in appello, pertanto non devoluta alla cognizione del giudice d'appello e quindi non deducibile in cassazione (art. 609 c.p.p. comma 2). Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto correttamente applicata la recidiva sulla base di motivazione che evidenziava precedenti condanne e segni di pericolosità sociale dei ricorrenti; l'adeguamento della pena per recidiva non è censurabile in cassazione se la motivazione è esplicita e coerente.

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante collegata alla partecipazione ad associazione mafiosa era stata riconosciuta in primo grado; la Corte ha escluso l'esame del motivo relativo all'aggravante perché non introdotto in appello, per cui sul punto si è formato il giudicato non sindacabile in cassazione.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio che impedisce di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il motivo sull'art. 416-bis non proposto in appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso e alla necessità di motivazione nei soli limiti necessari; la Corte ha trattato i motivi entro i limiti previsti.

  • artt. 81, 110, 629, 628 cod. pen.

    Norme penali che descrivono i reati ascritti (concorso, estorsione, rapina etc.); la Corte ha confermato la configurazione delle fattispecie e la rideterminazione della pena già operata in sede di appello.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile sollevare questioni che non siano state devolute al giudice d'appello: i motivi non proposti in appello sono inammissibili salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione esplicita sul maggior grado di pericolosità del soggetto; se il giudice di merito fornisce tale motivazione la Corte di legittimità non rivede la valutazione di merito salvo vizi logico-giuridici evidenti.
  • La contestazione di aggravanti riconosciute in primo grado va proposta già in appello, altrimenti si forma il giudicato su quel punto e non potrà essere riesaminata in cassazione.
  • La Corte di Cassazione controlla principalmente la correttezza dell'applicazione del diritto e la completezza/coesione della motivazione, non la rivalutazione probatoria o una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • Chi impugna in cassazione deve argomentare specificamente le censure rispetto alla motivazione del giudice; deduzioni generiche o apodittiche sono spesso dichiarate inammissibili.

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