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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34531/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di riforma della Corte d'appello (17/09/2021) per molteplici censure: in primo luogo hanno denunciato la violazione dell'art. 185 cod. proc. pen. e la mancata ottemperanza al provvedimento di annullamento con rinvio della Cassazione (la Corte d'appello si sarebbe limitata ad apporre una nuova sottoscrizione senza rinnovare la camera di consiglio, redigere una nuova motivazione, indicare nuova data di pronuncia e procedere a nuovo deposito); hanno poi eccepito inutilizzabilità e violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. con riguardo alle sommarie informazioni rese da Claudio Frison, vizi di valutazione della prova e travisamento dei fatti (principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio), richiesta di derubricazione dei reati e mancata riqualificazione (artt. 610 e 393 cod. pen.), errori nel calcolo della pena e nella conferma delle statuizioni civili nonostante remissione della querela (art. 133 cod. pen.), vizi di notifica della sentenza (artt. 157 e 161 cod. proc. pen.) e nullità per correzioni operate dalla cancelleria senza il necessario provvedimento del giudice (art. 130 e 127 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi riferiti alla violazione dell'art. 185 cod. proc. pen. e correlati artt. 627 e 130: la Corte d'appello non si è uniformata al dictum della sentenza di annullamento e non ha effettivamente rinnovato la deliberazione (la sentenza riapposta risultava identica a quella annullata, con medesima data e numerazione; la cancelleria ha poi 'corretto' i riferimenti dopo il deposito dei ricorsi). Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Bologna affinché proceda alla rinnovazione della sentenza-documento attraverso nuova redazione della motivazione, espressa indicazione della nuova data della pronuncia e nuovo deposito in cancelleria. Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti dall'accoglimento dei motivi principali.

Norme richiamate

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Imposta al giudice di rinvio l'obbligo di uniformarsi alla decisione della Cassazione e, se la Cassazione ha disposto la rinnovazione della sentenza-documento, la Corte d'appello deve procedere a nuova deliberazione, nuova motivazione, nuova sottoscrizione e nuovo deposito; la mancata osservanza integra vizio da annullamento.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Rilevata come norma conseguente rispetto agli effetti dell'inosservanza del dictum di annullamento della Cassazione; il mancato rispetto dell'ordine di rinvio può comportare annullamento della decisione e rimessione degli atti per la rinnovazione.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Regola l'escussione della persona offesa e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in presenza di determinate condizioni; i ricorrenti hanno lamentato che, una volta emerse elementi di contraddittorietà o calunniosità, il PM avrebbe dovuto interrompere l'esame, ma la Cassazione ha assorbito tali censure con la decisione sui profili formali.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sul reato di violenza privata invocata per chiedere la riqualificazione della fattispecie; la Corte d'appello non ha ritenuto provata tale riqualificazione ma la questione è stata assorbita dal vizio procedurale principale.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: richiamata dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti; anche questo motivo è stato assorbito dall'accoglimento dei vizi formali.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena; i ricorrenti hanno censurato l'entità della riduzione della pena dopo la remissione della querela e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, ma la Cassazione non ha deciso nel merito essendosi pronunciata per la rinnovazione formale.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regola la notifica degli atti al difensore; la censura riguardava la notifica della sentenza al domicilio eletto e l'eventuale nullità, ma la questione è stata assorbita dal vizio principale.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina la notifica agli imputati; contestata la notifica a mani dell'imputato anziché al difensore nominato e la nullità derivante, assorbita dalla decisione sulla mancata rinnovazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle nullità derivanti da difetti di notifica; la difesa ha invocato la nullità generale, ma la Cassazione ha preferito annullare per il vizio di mancata esatta esecuzione del precedente ordine di rinvio.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Stabilisce le formalità per la correzione di errori materiali e la necessità che la correzione sia disposta dal giudice; la corte ha ritenuto irregolare l'intervento della cancelleria che ha 'corretto' numeri e date senza provvedimento del giudice.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola la convocazione della camera di consiglio per le decisioni collegiali e la necessità che la nuova deliberazione dopo annullamento con rinvio sia frutto di effettiva camera di consiglio; la Corte ha sottolineato che ciò non è avvenuto.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla con rinvio e dispone la rinnovazione della sentenza-documento, il giudice di rinvio è obbligato a una nuova camera di consiglio, a redigere una nuova motivazione, a sottoscrivere con indicazione della nuova data e a procedere al nuovo deposito in cancelleria; la mera apposizione di una nuova firma o correzioni operate dalla cancelleria non sono sufficienti.
  • Le correzioni di errori materiali nella intestazione o numerazione della sentenza devono essere operate dal giudice mediante il previsto provvedimento (camera di consiglio ove necessario) e non possono essere rimesse unilateralmente alla cancelleria, salvo i casi strettamente consentiti dalla legge.
  • La violazione dell'obbligo di uniformarsi al dictum della Cassazione integra un vizio formale rilevante che può determinare l'annullamento senza rinvio ovvero l'annullamento con trasmissione per la rinnovazione specificata a seconda dei casi e della natura del vizio.
  • Quando l'annullamento per vizi formali è accolto, le altre questioni di merito possono rimanere assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice di merito al momento della rinnovazione della decisione.
  • Le nullità di notifica o le censure probatorie devono essere tempestivamente eccepite e documentate, ma se sussiste un grave vizio procedurale (es. mancata ottemperanza a disposizione della Cassazione) è probabile che la Cassazione si pronunci prima sul vizio formale, assorbendo altre questioni.
  • Per i difensori: in caso di annullamento con rinvio, monitorare il deposito della nuova sentenza e la correttezza formale (data, numerazione, nuova motivazione) ed eccepire immediatamente eventuali omissioni formali per preservare i rimedi di impugnazione.

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