Cassazione Penale, Sentenza n. 9958/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in parziale riforma del GUP, aveva riqualificato il fatto da ricettazione a riciclaggio, riconosciuto l'attenuante speciale del quarto comma dell'art. 648 c.p. prevalente sulla recidiva e fissato la pena a 1 anno di reclusione e 400 euro di multa. In via preliminare il difensore chiedeva che il ricorso in Cassazione fosse considerato tempestivo o che il difensore fosse rimesso in termini per un deposito telematico rifiutato il 27/7/2024 per disallineamento dei dati sul portale; in fatto principale deduceva l'erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p., sostenendo che la riduzione per il rito abbreviato era stata calcolata in misura inferiore al terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso concedendo la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., atteso che il mancato perfezionamento del deposito telematico è stato ascrivibile a causa di forza maggiore dovuta a disallineamento dei dati del procedimento sul portale. Sul merito l'unico motivo è stato accolto: la Corte d'Appello aveva operato una riduzione per il rito abbreviato inferiore al terzo partendo da 15 mesi e 600 euro, e quindi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della sola pena detentiva, rideterminandola in mesi dieci di reclusione (invece di 12 mesi precedentemente inflitti). La pronuncia è stata emessa il 30 gennaio 2025.
Norme richiamate
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha dato atto di procedere secondo tale modalità
art. 648 cod.pen. (quarto comma)
Riconosciuta come attenuante speciale prevalente sulla recidiva nella fase di merito dalla Corte d'appello, rilevante per la determinazione della pena
Norma che disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato: la Corte d'appello ha applicato la riduzione in misura inferiore al terzo, errore censurato dalla Cassazione
Usata per giustificare la restituzione nel termine: il mancato perfezionamento del deposito telematico per cause oggettive e imprevedibili integra motivo valido per il ripristino del termine
art. 172 comma 6-bis cod.proc.pen.
Riferimento alla disciplina del deposito telematico: il difensore ha invocato tale norma e prodotto ricevute a sostegno della tempestività del deposito originario
art. 620 comma 1 lett. i) cod.proc.pen.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori della pronuncia impugnata relativamente alla determinazione della pena; la Corte ha rilevato l'errore ed è intervenuta emendando la misura detentiva
Massime di principio
- Se un deposito telematico è stato effettuato tempestivamente ma il portale ha rifiutato l'atto per problemi tecnici o disallineamento dei dati, il difensore può chiedere la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; è importante conservare ricevute e duplicati informatici come prova.
- La riduzione della pena prevista per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p. non può essere applicata in misura inferiore a un terzo rispetto alla pena di riferimento; un calcolo errato della riduzione configura motivo di cassazione e può essere corretto dalla Corte suprema.
- In caso di riqualificazione del reato in appello (es. da ricettazione a riciclaggio) il giudice deve ricalcolare la pena tenendo conto delle attenuanti e delle eventuali aggravanti/recidive; l'ordine di prevalenza fra attenuanti e recidiva deve essere motivato.
- La Cassazione può annullare la sentenza impugnata limitatamente alla parte viziata (ad es. la sola misura della pena) e rideterminarla senza rinvio quando l'errore è emendabile e consente la correzione diretta.
- È prudente per il difensore, in caso di rifiuto telematico, riprovare il deposito e documentare immediatamente le comunicazioni ricevute dal sistema, per poter agevolmente dimostrare la tempestività e l'eventuale causa di forza maggiore.
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