Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18757/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rideterminazione del fine pena. Ha dedotto violazione dell'art. 78 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che non siano stati detratti, dopo la formazione del cumulo, 405 giorni di liberazione anticipata relativi al periodo 14/11/2001 - 05/08/2006 e che, dopo la riduzione complessiva della pena a 30 anni, siano stati invece detratti solo 765 giorni concessi dall'Ufficio di sorveglianza di Verona, senza tener conto dei 405 giorni attestati da ordinanze degli Uffici di sorveglianza di Roma e Modena.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che il provvedimento di determinazione delle pene concorrenti avesse già computato al netto i 405 giorni di liberazione anticipata indicati dal ricorrente (ciò risultante dalle pagine del provvedimento di cumulo). Inoltre è stato evidenziato che una delle pene (sub 3) è stata assorbita in quella indicata al punto 2) per riconoscimento della continuazione, circostanza non contestata in modo specifico dal ricorrente. Per tali ragioni il calcolo è stato considerato corretto e si è confermato il rigetto dell'istanza; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    La norma richiede, nella formazione del cumulo giuridico, l'applicazione del criterio moderatore ai cumuli parziali quando le condanne si riferiscono a periodi temporalmente distinti (prima/dopo detenzione) e impone la detrazione, dall'ammontare della pena eseguibile, del periodo effettivamente espiato, della custodia cautelare e delle liberazioni anticipate; il criterio non va applicato unitariamente alla fine ma per singoli cumuli parziali e poi al totale.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Nel determinare la pena da eseguire vanno previamente scorporate le pene coperte da indulto o comunque non eseguibili, prima di procedere al cumulo e alle detrazioni.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015; Sez. 1, n. 12370 del 21/03/2006; Sez. 1, n.17148 del 23/04/2010)

    Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti; Sez. 1, n. 12370 del 21/03/2006, Bordoni; Sez. 1, n.17148 del 23/04/2010, Fabiano

    I precedenti chiariscono il principio applicativo: detrarre dalla pena eseguibile i periodi di liberazione anticipata e la custodia cautelare dopo aver formato i cumuli parziali ove necessario, applicando il criterio moderatore prima sui cumuli parziali e poi sul cumulo totale; confermano la procedura corretta richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando si chiede la rideterminazione del fine pena occorre verificare preliminarmente il provvedimento di cumulo: i giorni di liberazione anticipata e la custodia cautelare devono risultare esplicitamente contabilizzati nel provvedimento, e la loro detrazione va effettuata dopo la formazione dei cumuli parziali ove le condanne riguardino periodi antecedenti o successivi alla detenzione.
  • L'art. 78 cod. pen. impone di applicare il criterio moderatore non in modo unitario alla fine ma, se necessario, su cumuli parziali distinti (per valutare detrazioni relative a periodi diversi), e poi sul cumulo totale: le contestazioni devono dimostrare che tale procedura non è stata rispettata.
  • Se una pena risulta assorbita in altra per riconoscimento della continuazione, la detrazione e il calcolo del fine pena possono essere influenzati da tale assorbimento; chi impugna deve contestare specificamente l'esistenza o l'effetto dell'assorbimento.
  • In caso di contestazione dei giorni di liberazione anticipata, è utile produrre copia dei provvedimenti (ordinanze degli uffici di sorveglianza) e indicare dove dovrebbero essere stati computati nel provvedimento di cumulo per dimostrare l'omissione o l'errore.
  • La verifica dell'operato dell'Ufficio che ha determinato le pene concorrenti deve seguire l'ordine: scorporo delle pene non eseguibili (es. indulto), formazione dei cumuli parziali se necessario, detrazione dei giorni di detenzione/l.c. e liberazione anticipata, applicazione del criterio moderatore; errori procedurali o di calcolo devono essere evidenziati puntualmente nel ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.