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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09490/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio dei Monopoli ha richiesto, per l’anno d’imposta 2012, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di una società bookmaker stabilita all’estero e della titolare italiana di una ricevitoria/centro di trasmissione dati che operava come intermediaria. Le contribuenti hanno impugnato l’atto, ma il ricorso è stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione hanno dedotto: mancata traduzione in lingua inglese dell’avviso per la società estera; omessa pronuncia e lesione del diritto di difesa per il diniego di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dei difensori; erronea affermazione della soggettività passiva del CTD e del presupposto territoriale dell’imposta; violazione delle libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, dei principi di non discriminazione e di affidamento; contrarietà dell’imposta unica all’art. 401 della direttiva IVA perché assimilabile a un’imposta sulla cifra d’affari; mancato riconoscimento dell’obiettiva incertezza normativa; erronea liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla traduzione dell’atto e sul rinvio dell’udienza, osservando che non esiste un generale obbligo di traduzione degli atti tributari e che, per il rinvio per legittimo impedimento, occorre anche l’allegazione dell’impossibilità di sostituzione del difensore, non risultata dimostrata. Ha poi respinto tutti i motivi di merito, richiamando la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità secondo cui l’imposta unica colpisce l’attività di gestione delle scommesse svolta in Italia sia dal bookmaker sia, per gli anni successivi al 2011, dal CTD/ricevitore che opera per suo conto; ha escluso discriminazioni, violazioni della libertà di prestazione dei servizi, dell’affidamento e del divieto di imposte sulla cifra d’affari, nonché l’obiettiva incertezza dopo la novella del 2010. Ha inoltre confermato la condanna alle spese, ritenendo dovuta la rifusione anche alla parte pubblica difesa da propri funzionari.

Norme richiamate

  • art. 7 St. contr.

    non impone, in ambito tributario, un obbligo generale di traduzione degli atti amministrativi; il motivo è stato respinto anche per difetto di allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore presuppone anche l’impossibilità di sostituzione

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    il principio sul rinvio per impedimento del difensore vale anche nel processo tributario

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    interpretato nel senso che soggetto passivo dell’imposta unica è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche senza concessione, e che, per gli anni successivi al 2011, vi rientrano anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers esteri

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010

    norma di interpretazione autentica che chiarisce l’assoggettamento a imposta anche in assenza o inefficacia della concessione e la solidarietà del soggetto per conto del quale l’attività è svolta; rilevante per i rapporti successivi al 2011

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288 del 1998

    richiamato quale parametro del presunto presupposto territoriale dell’imposta, ma la Corte ha affermato che il presupposto è l’attività di gestione svolta in Italia

  • artt. 49 e 56 TFUE

    non ostano alla normativa italiana sull’imposta unica, poiché non vi è discriminazione tra operatori nazionali ed esteri che gestiscano scommesse sul territorio italiano

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza

  • art. 5 l. n. 472 del 1997

    richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza

  • art. 6 l. n. 472 del 1997

    richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza

  • art. 10, comma 3, St. contr.

    l’obiettiva incertezza è esclusa dopo la l. n. 220 del 2010, che ha chiarito definitivamente il regime tributario

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sulle spese

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    la parte pubblica vittoriosa, anche se difesa da propri funzionari, ha diritto alla rifusione delle spese

  • art. 91 c.p.c.

    regola della soccombenza applicata alla liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice

Massime di principio

  • Nel processo tributario non esiste un obbligo generale di tradurre in lingua straniera gli atti impositivi; la doglianza sulla mancata traduzione è infondata se non si allega e prova un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore richiede non solo l’esistenza dell’impedimento, ma anche la dimostrazione dell’impossibilità di sostituzione; in mancanza, il diniego del rinvio è legittimo.
  • Ai fini dell’imposta unica sulle scommesse, il presupposto non è la mera conclusione del contratto di scommessa, ma l’attività di organizzazione e gestione delle scommesse svolta in Italia, che può essere realizzata anche dal CTD/ricevitore quale intermediario del bookmaker.
  • La soggettività passiva dell’imposta unica riguarda anche gli operatori che agiscono senza concessione; per i rapporti successivi al 2011 la normativa di interpretazione autentica chiarisce l’assoggettamento anche dei soggetti che gestiscono scommesse per conto di terzi.
  • Non sussiste violazione delle libertà di stabilimento o di prestazione dei servizi quando la disciplina fiscale colpisce in modo paritario tutti gli operatori che gestiscono scommesse sul territorio nazionale, indipendentemente dallo Stato di stabilimento del bookmaker.
  • L’imposta unica sui giochi e sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d’affari, sicché non è preclusa dall’art. 401 della direttiva IVA.
  • L’obiettiva incertezza normativa e il legittimo affidamento non sono configurabili quando la disciplina interpretativa successiva chiarisce in modo univoco un presupposto impositivo già ricavabile dal sistema, specie per annualità successive alla sua entrata in vigore.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche quando sia assistita da propri funzionari o dipendenti; la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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