Cassazione Civile, Ordinanza n. 22077/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di servizio stipulati per l'esercizio di corse scolastiche, formalmente scaduti al 31 dicembre 2009 ma proseguiti di fatto anche oltre tale data sulla base di accordi verbali e senza nuove modalità esecutive innovative. In sede arbitrale il consorzio aveva chiesto il rimborso di somme trattenute dalla Provincia di Potenza a titolo di oneri contributivi sul corrispettivo di un acconto relativo a un periodo successivo, ottenendo un lodo favorevole che condannava la cooperativa al pagamento di Euro 83.517,35. La cooperativa aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, sostenendo l'inefficacia della clausola compromissoria perché i contratti erano cessati e non risultava una valida proroga scritta della clausola per il periodo successivo. La Corte d'appello ha accolto l'impugnazione e dichiarato la nullità del lodo. Il consorzio ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 807 e 808 c.p.c., assumendo che la clausola compromissoria è un contratto autonomo ad effetti processuali, separato dal contratto sostanziale originario e da quello successivo di rinnovo tacito, e che la prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni avrebbe dovuto mantenere operativa la clausola arbitrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, pur essendo la clausola compromissoria un contratto autonomo ad effetti processuali e non essendo travolta dalle invalidità del contratto sostanziale, tale autonomia non consente di conservarne l'efficacia quando il contratto cui accede sia cessato per scadenza del termine. La scadenza del termine produce infatti una causa di inefficacia dell'intero contratto, idonea a travolgere anche la clausola compromissoria. La prosecuzione di fatto del rapporto o la rinnovazione tacita non equivalgono a una proroga della clausola arbitrale, perché la stipulazione di quest'ultima richiede la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 807 e 808 c.p.c. Ne è derivato il difetto di potestas iudicandi degli arbitri e, quindi, la nullità del lodo correttamente dichiarata dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
la clausola compromissoria richiede la forma scritta ad substantiam; la sua efficacia non può essere prorogata per facta concludentia
la convenzione di arbitrato ha forma scritta necessaria e non può risultare da una mera prosecuzione di fatto del rapporto
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La clausola compromissoria è un contratto autonomo ad effetti processuali e non segue automaticamente le vicende di invalidità del contratto sostanziale cui accede; tuttavia la sua autonomia non impedisce che essa venga meno quando il contratto principale cessi per scadenza del termine o per altra causa di inefficacia sopravvenuta.
- La cessazione del contratto per scadenza del termine determina l'inefficacia ex nunc dell'intero rapporto contrattuale e travolge anche la clausola compromissoria, salvo che le controversie dedotte attengano a fatti anteriori alla cessazione.
- La prosecuzione di fatto del rapporto o la rinnovazione tacita del contratto non comportano, di regola, la proroga automatica della clausola arbitrale, poiché la convenzione di arbitrato richiede una pattuizione scritta e non può essere desunta da meri comportamenti concludenti.
- In caso di rapporto contrattuale proseguito oltre la scadenza, il nuovo assetto può integrare un nuovo rapporto o una nuova pattuizione, ma non conserva di per sé efficace la clausola compromissoria originaria se manca una manifestazione scritta di volontà in tal senso.
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