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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27290/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il rifiuto di 'sciogliere' il cumulo delle pene per consentire l'applicazione della detenzione domiciliare per la parte di pena riferibile a reati non ostativi, sostenendo che la parte di pena relativa ai reati ostativi era già stata interamente esp piata. Ha dedotto violazione di legge (art. 4‑bis Ord. Pen. e art. 1 L. n. 199/2010), vizio di motivazione per la mancata valutazione della documentazione attestante l'espiazione (relazione del 12.12.2023 e istanza di declassificazione del 25.6.2023) e insufficiente motivazione circa l'inapplicabilità dello scioglimento del cumulo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato, confermando l'orientamento consolidato secondo cui il cumulo delle pene non può essere scisso per permettere l'esecuzione domiciliare della parte non ostativa anche quando la pena relativa al reato ostativo sia già stata interamente esp piata. La decisione ha richiamato la prevalenza dell'unitarietà dell'esecuzione e la presunzione di maggiore pericolosità prevista dalla normativa speciale introdotta dalla legge n.199/2010. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ordinamento Penitenziario

    Individua i reati ostativi la cui presenza esclude l'accesso a determinate misure alternative; la presenza di condanne per tali reati all'interno del cumulo determina l'impossibilità di scindere il cumulo per ottenere l'esecuzione domiciliare

  • art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199

    Introduce la modalità speciale di esecuzione della pena presso il domicilio (o altro luogo di cura) con requisiti specifici, tra cui l'assenza di condanne per i reati ostativi; la disciplina è speciale e può derogare ai criteri ordinari (es. art. 47‑ter O.P.)

  • art. 47-ter Ordinamento Penitenziario

    Fissa criteri generali per l'accesso alle misure alternative; la legge n.199/2010 disciplina la detenzione domiciliare in deroga ad alcuni criteri ordinari previsti da questo articolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

Massime di principio

  • Se il cumulo esecutivo comprende anche una o più condanne per reati indicati dall'art. 4‑bis O.P., non è possibile 'sciogliere' il cumulo per applicare la detenzione domiciliare alla sola parte non ostativa, neppure quando la pena relativa ai reati ostativi è già stata interamente esp piata.
  • La normativa sulla detenzione domiciliare introdotta dalla legge n.199/2010 è speciale e prevede requisiti oggettivi (tra cui l'assenza di reati ostativi) che prevalgono sull'esame meramente individuale o sulla considerazione che l'espiazione sia già avvenuta.
  • Per ottenere un risultato diverso in casi analoghi è necessario non limitarsi a riproporre argomentazioni già scorte dalla giurisprudenza: occorrono fatti nuovi, diversa qualificazione giuridica del reato (es. assenza di applicabilità dell'art. 4‑bis) o cambiamenti di orientamento giurisprudenziale o normativo.
  • La documentazione che attesta l'espiazione della pena per i reati ostativi, se non accompagnata da elementi idonei a incidere sulla qualificazione normativa dei reati ostativi o sull'applicabilità della norma, difficilmente è sufficiente a ottenere lo scioglimento del cumulo.
  • Valutare alternative pratiche: verificare la possibilità di ottenere la revoca o la modifica della qualificazione del reato ostativo (per esempio per vizi di procedura o riqualificazione), proporre istanze amministrative o di declassificazione solo se supportate da elementi nuovi e concreti, o esperire rimedi straordinari se emergono profili di illegittimità non ancora esaminati.

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