Cassazione Penale, Sentenza n. 35518/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 116 C.d.S., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p.. La questione centrale era la qualificazione del fatto: la contravvenzione prevista dall'art. 116 C.d.S., comma 15, era stata trasformata in illecito amministrativo dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per cui la rilevanza penale sussiste solo se ricorre l'aggravante della recidiva nel biennio. Nel caso concreto la recidiva nel biennio non risultava contestata, pertanto il fatto non poteva essere qualificato come reato e la sentenza di condanna non poteva essere mantenuta.
Norme richiamate
La contravvenzione di cui al comma 15 è stata oggetto di trasformazione in illecito amministrativo; mantiene rilevanza penale solo nella fattispecie aggravata dalla recidiva nel biennio, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale aggravata
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1
Ha depenalizzato la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 15, C.d.S., trasformandola in illecito amministrativo a far data dal 6 febbraio 2016, salvo l'ipotesi di recidiva biennale espressamente non depenalizzata
Prevede una causa di non punibilità che il ricorrente aveva invocato, ma la norma è inapplicabile quando il fatto non configura più un reato; dunque l'eventuale riconoscimento di una causa di non punibilità è irrilevante se manca la tipicità penale dell'evento
art. 2, comma secondo, cod. pen.
Principio per cui, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, non può essere perseguito penalmente; da ciò deriva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio
Cass. Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017 (Diop, Rv. 270882)
Giurisprudenza che conferma come la recidiva nel biennio, non depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016, costituisca un elemento costitutivo dell'ipotesi penale autonoma, e che l'assenza di contestazione della recidiva determina l'irrilevanza penale del fatto
Massime di principio
- Se una contravvenzione è stata depenalizzata da una modifica legislativa (trasformata in illecito amministrativo), essa non può più essere sanzionata penalmente, salvo che la legge non mantenga espressamente la rilevanza penale per una specifica ipotesi aggravata.
- La recidiva che presta rilevanza penale deve essere espressamente contestata e provata: se non è contestata, non può trasformare un illecito amministrativo in reato.
- L'invocazione di una causa di non punibilità (es. art. 131‑bis c.p.) è irrilevante quando, per effetto della riforma normativa, il fatto non costituisce più reato; il giudice deve allora dichiarare l'assenza del fatto come reato e procedere secondo le competenze amministrative (es. trasmissione al Prefetto).
- In caso di annullamento per non punibilità per sopravvenuta depenalizzazione, l'atto deve essere trasmesso all'autorità amministrativa competente perché la materia è declassata a illecito amministrativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35419/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35421/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35424/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35425/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35426/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35427/2023 del 23/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →