Cassazione Civile, Ordinanza n. 14900/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi IVS a percentuale eccedenti il massimale per l'anno 2013 dovuti alla Gestione Commercianti. Nel calcolo dell'imponibile contributivo l'Istituto aveva incluso, oltre al reddito derivante dall'attività lavorativa svolta in una società in accomandita semplice, anche il reddito da capitale imputato al contribuente quale socio non lavoratore di una società a responsabilità limitata. Il contribuente ha ottenuto accoglimento dell'opposizione in primo grado e in appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che, nel rinnovato quadro normativo, anche i redditi da capitale e i dividendi dovrebbero concorrere alla base contributiva perché, in ottica previdenziale, rappresentano reddito a disposizione del lavoratore autonomo, idoneo a migliorare il tenore di vita e la futura prestazione pensionistica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la base imponibile contributiva per gli iscritti alle Gestioni Commercianti coincide con la totalità dei redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale; poiché gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale secondo il TUIR, essi non concorrono alla base imponibile ai fini dei contributi INPS. Il ricorso è stato rigettato e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992
La disposizione va letta nel sistema previdenziale in relazione ai redditi d'impresa fiscalmente definiti; non consente di includere nella base contributiva i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa.
Richiamata in connessione con la disciplina della base contributiva delle gestioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono qualificati come redditi di capitale e non come redditi da includere nella base imponibile contributiva.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni Commercianti, la base imponibile va individuata nei redditi d'impresa rilevanti secondo la disciplina fiscale, non potendo essere estesa a redditi diversi che, per qualificazione tributaria, appartengono alla categoria dei redditi di capitale.
- La mera partecipazione a una società di capitali, se non accompagnata da prestazione lavorativa, non consente di assoggettare a contribuzione INPS gli utili percepiti, poiché tali utili restano estranei al reddito imponibile previdenziale.
- Nel sindacato di legittimità, la censura sulla violazione di norme previdenziali è infondata quando la decisione di merito si conformi a un orientamento consolidato della Cassazione sulla nozione di base contributiva e sulla rilevanza della qualificazione fiscale del reddito.
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