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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12729/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/05/2025 censurando, in vari motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo a valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle persone offese, qualificazione giuridica dei fatti (estorsione consumata vs tentata; esercizio arbitrario delle proprie ragioni), sussistenza e ruolo di mandante/concorrente, integrazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 cod. pen. (metodo mafioso/agevolazione) e la corretta determinazione degli aumenti per continuazione e dei singoli aumenti per reati satellite. Alcuni ricorsi deducevano inoltre vizio di motivazione nella negazione delle attenuanti generiche o nella misura della pena concordata ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per aspecificità e/o perire parti della devoluzione, i ricorsi proposti da Michele Di Nardo, Biagio Vallefuoco e Antonio Mallardo; ha ritenuto invece parzialmente fondato il ricorso di Angelo Pirozzi limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo l'annullamento di quella parte della sentenza e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sulla determinazione della pena. Per il resto la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità accertata nei gradi di merito. I ricorrenti inammissibili sono condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola le ipotesi di motivi di cassazione: la Corte richiede specificità nelle denunce di vizio della motivazione e separazione tra i vari profili (lette. b,c,e). Motivi generici, cumulativi o perplessi sono dichiarati aspecifici e inammissibili.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nei profili di motivazione/travisamento della prova; la Corte ricorda l'onere del ricorrente di indicare gli atti decisivi non considerati e dimostrarne la rilevanza.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale nella contestazione di travisamento/valutazione delle prove; la Corte richiede puntuale indicazione degli elementi omessi e della loro decisività.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato a supporto delle doglianze sulla motivazione, ma la Corte sottolinea i limiti del riesame dei fatti in Cassazione.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiami relativi al concorso di persone nel reato (concorso nei reati e responsabilità per il contributo causale); la Corte valuta il ruolo concreto dimostrato da elementi probatori, non mere posizioni soggettive.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: la Corte ha confermato la qualificazione operata dal merito in base alla ricostruzione delle condotte, degli elementi soggettivi e del contesto intimidatorio.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nei profili di concorso morale e materiale: la Corte valuta la prova del contributo causale e delle determinazioni criminose.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante per metodo mafioso/agevolazione: la Corte conferma che va provata la funzione intimidatoria/assoggettante e/o la finalità di rimpinguare o agevolare l'organizzazione; nel caso la motivazione del merito è ritenuta adeguata e ancorata alle risultanze.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Riguarda modalità di determinazione della pena; richiamato nei motivi sulla determinazione degli aumenti e sulle attenuanti generiche; la Corte verifica la correttezza del calcolo e la motivazione degli aumenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti/aggredganti e sulla funzione adeguatrice della pena; i ricorrenti lamentavano diniego totale delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate quando l'accordo di pena è stato accettato.

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'accordo di pena in appello: la Corte ribadisce che la pena concordata viene solo verificata per legalità e non è sindacabile sul merito, e che il giudice del secondo grado che accoglie l'accordo non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause previamente rinunciate.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di inammissibilità per aspecificità dei motivi di cassazione; la Corte fa riferimento alla giurisprudenza consolidata che sanziona la mancanza di specificità.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione che denunciano vizi della motivazione devono essere specifici: il ricorrente deve indicare precisamente quale profilo manchi, sia contraddittorio o manifestamente illogico; denunce cumulate e generiche sono di norma inammissibili.
  • Quando la sentenza d'appello è 'doppia conforme' rispetto alla sentenza di primo grado, la motivazione del giudice di primo grado può essere richiamata per relationem; il ricorso che non si confronta con questa doppia motivazione è spesso destinato all'inammissibilità.
  • Le doglianze che si limitano a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio o a chiedere una ricostruzione alternativa dei fatti non sono ammissibili in Cassazione: il controllo è sul rispetto della legge e della logicità della motivazione, non sulla miglior ricostruzione dei fatti.
  • L'aggravante 'metodo mafioso' richiede motivazione specifica: va dimostrata la funzione assoggettante/intimidatoria o la finalità di agevolazione economica dell'organizzazione; se il merito spiega tali elementi con ancoraggio probatorio, la cassazione la conferma.
  • Nei casi di pena concordata ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p. il controllo giudiziale è limitato alla legalità della pena: la scelta della parte di accogliere l'accordo e rinunciare all'impugnazione vincola la devoluzione e rende inammissibili censure sulla responsabilità o su profili già rinunciati.
  • Errori di calcolo o incoerenze nella determinazione degli aumenti per continuazione o reati satelliti possono giustificare annullamento parziale e rinvio per nuova determinazione della pena, senza intaccare la dichiarazione di responsabilità, se questa è irrevocabile.
  • Nel censurare il travisamento della prova il ricorrente deve indicare l'atto processuale, l'elemento fattuale incompatibile con la sentenza, dimostrarne la verità e spiegare perché sia decisivo: mere affermazioni di omissione non bastano.

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