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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21368 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.N. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 47/14/09, depositata il 17 febbraio 2009, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L’appello riguardava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 88/16/07, che aveva respinto l’impugnazione della cartella di pagamento ICI per gli anni 1998, 1999 e 2000. Il primo motivo denunciava la violazione della L. n. 248/2005 e l’omessa motivazione, sostenendo che la legge avesse abrogato il termine di trenta giorni per depositare presso la segreteria del giudice di primo grado la copia dell’appello non notificato tramite ufficiale giudiziario. Il secondo lamentava la genericità della motivazione della sentenza provinciale. La CTR aveva ritenuto tardivo il deposito della copia dell’appello, richiesto a pena di decadenza dagli artt. 22 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione assunta l’8 luglio 2015 e depositata il 21 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi erano formulati in modo astratto e scollegato dalla fattispecie concreta, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c., così da non consentire l’esercizio della funzione nomofilattica. La Corte ha inoltre rilevato, senza che fosse necessario fondare su ciò la decisione, che il primo motivo denunciava due vizi senza formulare i corrispondenti quesiti e che il secondo non criticava effettivamente la sentenza impugnata, con conseguente difetto d’interesse processuale. Nessuna pronuncia sulle spese, data la mancata costituzione della controparte.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi sono preliminarmente inammissibili per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., in quanto sono entrambi assolutamente astratti, del tutto svincolati dalla concreta fattispecie e quindi tali da impedire ogni tipo di esercizio nomofilattico.

    I motivi di ricorso devono formulare una questione pertinente e collegata ai fatti e alla decisione impugnata; quesiti astratti e avulsi dal caso concreto rendono il ricorso inammissibile.

  • Art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    La Corte menziona queste disposizioni perché invocate dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali, ma non ne esamina nel merito i presupposti: il ricorso è definito in rito.

  • Art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La CTR aveva applicato il termine di trenta giorni, a pena di decadenza, per il deposito presso la segreteria del giudice di primo grado della copia dell’appello non notificato tramite ufficiale giudiziario. La Cassazione non ha deciso nel merito la correttezza di tale applicazione.

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata dalla CTR quale base per applicare al giudizio di appello il termine previsto dall’art. 22; la Cassazione non ha esaminato nel merito questa questione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i quesiti o le censure devono confrontarsi con la concreta motivazione della decisione impugnata: una domanda formulata in astratto e non riferita al caso può determinare l’inammissibilità.
  • Se un motivo denuncia più distinti vizi, occorre formulare le corrispondenti e specifiche censure; la mancanza dei quesiti necessari può costituire un ulteriore profilo d’inammissibilità.
  • Non basta lamentare genericamente una motivazione insufficiente: il ricorrente deve indicare quale passaggio della decisione contesta e perché, altrimenti può mancare una critica effettiva e, secondo il caso, l’interesse processuale.
  • Una pronuncia d’inammissibilità per ragioni processuali non decide la correttezza nel merito della regola applicata dal giudice precedente; qui, quindi, la Corte non ha stabilito se la disciplina del deposito dell’appello fosse stata interpretata correttamente.

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