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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22471/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sequestro preventivo di un'autovettura (Audi Q3) ritenuta collegata a reati contestati (inizialmente indicata come "corpo del reato" ai sensi dell'art. 646 c.p.). Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bolzano che ha rigettato il riesame contro il sequestro preventive, deducendo: 1) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti (sostiene che il Tribunale abbia anticipato un giudizio di colpevolezza, disatteso le giustificazioni difensive e valutato erroneamente documenti tradotti con Google Translate); 2) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e mancanza di motivazione sul periculum in mora (afferma che il giudice ha presunto il pericolo senza elementi concreti e ha ignorato circostanze personali e il precedente annullamento del sequestro probatorio); 3) violazione dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 648-quater c.p. per aver fatto discendere la impossibilità di restituzione dal carattere di "corpo del reato" e per avere, a suo dire, applicato erroneamente la normativa sulla confisca obbligatoria (contestando l'equiparazione tra "corpo del reato" e "prodotto/profitto" del reato di ricettazione).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili in sede di legittimità perché rappresentano censure di merito sulla motivazione già esaminate dal Tribunale e non specifiche violazioni di legge idonee ad incidere sulla decisione. Sul merito del terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura infondata: il provvedimento impugnato conteneva motivazione puntuale e coerente circa la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, desunte dalle risultanze investigative e dagli elementi indicati (anche tentativi di occultamento/ostacolo all'identificazione del veicolo). La Corte ha altresì precisato che il provvedimento confermato aveva natura impeditiva ex art. 321 c.p.p. e non conteneva un sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 648-quater c.p. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (richiamando l'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Il rimedio in Cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari è ammesso solo per violazione di legge; censure ricostruitive o di merito sulla motivazione sono generalmente inammissibili salvo casi di motivazione totalmente assente o incoerente

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Autorizza il sequestro preventivo nella forma impeditiva e contempla la possibilità di vincolare beni 'pertinenti' al reato; la Corte conferma che la pertinenzialità può avere portata più ampia rispetto alla nozione di 'corpo del reato' e giustifica il sequestro quando sussistono fumus e periculum desumibili dagli elementi investigativi

  • art. 646 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato in relazione al quale era stato effettuato il sequestro iniziale; la Corte si è fondata sulle risultanze investigative che collegavano il veicolo al fatto criminoso per ritenere il fumus

  • art. 648-quater cod. pen.

    La Corte rileva che l'ordinanza impugnata non disponeva un sequestro ai fini di confisca obbligatoria ex art. 648-quater e, pertanto, le obiezioni del ricorrente circa una presunta applicazione erronea della confisca obbligatoria risultano irrilevanti

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente per distinguere la nozione di 'corpo del reato' (art. 253) dalla più estesa nozione di 'pertinenze' applicabile ai fini cautelari ex art. 321 c.p.p.; la Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale che amplia l'ambito del vincolo reale rispetto alla sola cosa materiale su cui si è consumato il reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese: a seguito del rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • In Cassazione le censure sulla motivazione sono ricevibili solo se si lamenta una mancanza totale, incoerenza o assoluta inidoneità dell'apparato argomentativo; critiche di merito sulla valutazione degli elementi sono in genere inammissibili
  • Il giudice del riesame può fondare il sequestro preventivo sulla valutazione complessiva delle risultanze investigative: la plausibilità della tesi difensiva è questione di merito non rivedibile se motivazione e indizi risultano congrui
  • Il periculum in mora non deve essere semplicemente presunto, ma può essere desunto da elementi concreti quali condotte di occultamento, ostacoli all'identificazione o ragioni che rendono probabile la dispersione o l'alienazione del bene
  • La nozione di 'pertinenza' ai fini del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. è più ampia della nozione di 'corpo del reato' e può includere beni indirettamente collegati al fatto quando il nesso risulti concretamente apprezzabile e rilevante per le esigenze cautelari
  • Il richiamo normativo al sequestro ai fini di confisca nell'atto di primo grado non implica automaticamente che il giudice di riesame abbia adottato una misura confisca- toria; occorre verificare la forma effettiva e la funzione del provvedimento impugnato
  • L'affidabilità di strumenti ausiliari (es. traduzioni informatiche) va valutata nel contesto probatorio complessivo: l'impiego di tali strumenti non rende di per sé illegittima la valutazione probatoria se la motivazione è ragionevole e fondata su altri elementi

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