Cassazione Civile, Ordinanza n. 16785/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa a INVIM, notificata a una società in relazione alla registrazione di una scrittura privata con cui la società aveva promesso di vendere alcuni terreni a un'altra società. In origine era stato notificato un avviso di accertamento/liquidazione, impugnato senza successo dinanzi alla commissione tributaria provinciale; la relativa sentenza era poi passata in giudicato. Successivamente il contribuente ha impugnato la cartella, riproponendo questioni di merito già riferite all'avviso presupposto, sostenendo che non si sarebbe potuto concludere il definitivo per la cessazione della società promissaria acquirente e che, quindi, sarebbe venuto meno il presupposto dell'imposta. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione di norme processuali e tributarie per avere il giudice di merito ritenuto precluso l'esame delle questioni di merito già coperte da giudicato; con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione sulla statuizione delle spese, sostenendo che la commissione regionale non avrebbe potuto modificare la regolazione delle spese in assenza di appello incidentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la cartella di pagamento non può essere impugnata per far valere vizi dell'avviso di accertamento/liquidazione presupposto già notificato e ormai definitivo, poiché ciascun atto impugnabile è sindacabile solo per vizi propri salvo il caso di atti presupposti non notificati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice d'appello, nel rigettare l'appello senza riformare nel merito la decisione di primo grado, non poteva condannare l'appellante alle spese del doppio grado in assenza di appello incidentale, risultando la statuizione ultra petita. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla condanna alle spese del primo grado disposta dal giudice regionale, con decisione nel merito di eliminazione di tale condanna e compensazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta ultrapetizione; la Corte ha ritenuto fondata la censura limitatamente alla statuizione sulle spese, perché il giudice di appello non poteva pronunciare oltre i limiti devoluti senza appello incidentale.
art. 19 d.P.R. n. 643 del 1972
È richiamato nel motivo, ma la Corte non fonda su tale norma la decisione di accoglimento o rigetto; la ratio decisoria si incentra sulla preclusione derivante dal giudicato e sulla impugnabilità per vizi propri della cartella.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Ciascun atto impugnabile può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo gli atti presupposti non notificati; perciò non è ammissibile impugnare la cartella per far valere vizi dell'avviso di accertamento già notificato e non opposto nei termini.
art. 3 Cost.
Invocato nel motivo, ma non assume ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 53 Cost.
Invocato nel motivo, ma non assume ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
La soccombenza va valutata con riferimento alla causa nel suo insieme; in caso di riforma, anche parziale, della decisione di primo grado, il giudice di appello può rivedere la statuizione sulle spese.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte osserva che la regolazione delle spese del primo grado resta travolta solo se vi è riforma della decisione, non quando il merito sia confermato.
Richiamato nel motivo sulle spese; non emerge un'autonoma ratio decisoria su tale norma.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte valorizza l'assenza di appello incidentale ai fini dell'inammissibilità della riforma in peius sulle spese.
Applicato per decidere nel merito senza rinvio, eliminando la condanna alle spese del primo grado perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso; la Corte esamina le censure distinguendo tra errore di diritto, nullità e omesso esame di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri; non è consentito far valere, contro la cartella, questioni relative all'avviso di accertamento o di liquidazione presupposto quando questo sia stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini, poiché su di esso si è formato il giudicato o comunque la definitività.
- Se un precedente giudizio ha definitivamente accertato l'an e il quantum della pretesa tributaria, tale accertamento preclude la riproposizione delle medesime questioni nel successivo giudizio contro l'atto esecutivo o consequenziale.
- In tema di spese processuali, la statuizione sulle spese del primo grado può essere modificata dal giudice d'appello quando questi riformi, anche solo parzialmente, la decisione di merito; se invece il merito viene integralmente confermato e il giudice interviene solo sulle spese, la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado, in assenza di appello incidentale, integra ultrapetizione.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., eliminando direttamente la statuizione viziata.
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