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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25368/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'imputato aveva concordato con il pubblico ministero una pena di nove mesi e 17 giorni di reclusione e 300 euro di multa per tre reati unificati dalla continuazione: tentata estorsione, cessione illecita di hashish e minaccia. Con il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deduceva la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla congruità dell'entità della pena, lamentando che la sentenza non avesse illustrato in modo adeguato le ragioni della commisurazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto riguardava invece la motivazione sulla commisurazione della pena e quindi profili non deducibili in cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. La Corte ha inoltre disposto la trattazione de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso definito con patteggiamento

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    norma invocata dal ricorrente per censurare mancanza o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo le censure sulla mera congruità o motivazione della pena

  • art. 133 c.p.

    profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

    i parametri di commisurazione della pena non sono deducibili come vizio autonomo nel ricorso avverso il patteggiamento, se non nei limiti dell'illegalità della pena

  • art. 610 c.p.p.

    ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis

    la novella richiamata consente la trattazione de plano dell'impugnazione nelle forme previste dal comma 5-bis

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di inammissibilità colposa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La nozione di illegalità della pena, nel sistema del patteggiamento, riguarda la sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente per specie o quantità i limiti legali, non anche le doglianze sulla congruità della pena o sulla motivazione della sua determinazione.
  • Non sono deducibili in cassazione, contro il patteggiamento, i vizi relativi alla mera commisurazione della pena fondati sui criteri dell'art. 133 c.p. o sul bilanciamento delle circostanze, salvo che si traduca in una pena illegale.
  • Quando l'impugnazione avverso il patteggiamento è proposta fuori dai casi consentiti, la Corte può definirla de plano e, se ravvisa colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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