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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12929/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Un soggetto già condannato dalla Corte di appello alla pena di tre anni di reclusione per un reato aggravato ha chiesto, in sede di esecuzione, che la pena fosse "discorpata": da un lato la pena base, dall'altro l'aumento riferibile alla circostanza aggravante mafiosa, sostenendo che tale aggravante è ostativa ai benefici penitenziari e, perciò, dovrebbe poter essere considerata separatamente in executivis. La Corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'istanza inammissibile. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per asserita inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto distinguere la pena riferibile al reato dall'aumento per la circostanza aggravante, al fine di evitare limitazioni nell'accesso ai benefici penitenziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui, all'interno dello stesso reato aggravato, è illegittimo frazionare la pena complessivamente inflitta per separarne la parte attribuibile alla circostanza aggravante. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    è la norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione o erronea applicazione della legge penale

  • art. 132 c.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di individuare separatamente pena base e aumento di pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dei criteri di determinazione della pena

  • art. 512-bis c.p.

    reato per il quale il soggetto era stato condannato, in concorso con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    circostanza aggravante mafiosa richiamata come parte della pena che il ricorrente voleva scorporare

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È illegittimo, in sede esecutiva, frazionare la pena complessivamente inflitta per uno stesso reato aggravato al fine di separare la quota riferibile alla circostanza aggravante.
  • La rilevanza di una circostanza aggravante ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari non consente, di per sé, di scindere la pena in componenti autonome quando la condanna è stata irrogata unitariamente per il reato aggravato.
  • Il giudice dell'esecuzione non può procedere a un artificioso scorporo della pena base e dell'aumento per aggravante, dovendo prendere in considerazione la pena così come complessivamente determinata nel titolo esecutivo.
  • Il ricorso per cassazione che sollecita una simile operazione di frazionamento della pena è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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