Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una persona fisica aveva impugnato davanti al Tribunale di Roma una cartella di pagamento dell'importo di euro 3.120,00, emessa per somme dovute in favore di Cassa depositi e prestiti - Cassa ammende e spese processuali in esecuzione di un'ordinanza della Corte d'Appello di Roma resa in un diverso giudizio, nel quale era stata dichiarata inammissibile una sua istanza di ricusazione del giudice. La parte contestava sia il presupposto sostanziale della pretesa, sostenendo che l'ordinanza non contenesse alcun ordine di pagamento nei termini richiamati dalla cartella, sia alcuni vizi propri della cartella, tra cui la mancata previa emissione di altri atti, l'insufficiente motivazione e l'omessa indicazione degli avvisi di cui all'art. 7 L. 241/1990. Le controparti si costituivano chiedendo il rigetto; una delle intimate eccepiva anche l'incompetenza per valore del Tribunale, ritenendo competente il giudice di pace. Il Tribunale, con ordinanza del 5 giugno 2025, declinava la competenza a favore del Giudice di pace di Roma. La ricorrente proponeva allora regolamento necessario di competenza, deducendo in sintesi l'illegittimità della pronuncia perché il rilievo dell'incompetenza sarebbe stato tardivo, in quanto effettuato solo dopo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.; aggiungeva altresì che, trattandosi di spese di giustizia, la controversia avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. e attratta nella competenza funzionale del Tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza limitatamente al primo profilo di censura, ritenendo tardivo il rilievo officioso dell'incompetenza da parte del Tribunale. Ha osservato che, in base al d.lgs. n. 164/2024 (correttivo Cartabia), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, il rilievo dell'incompetenza deve avvenire con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti in cui tale norma non si applica, non oltre la prima udienza. Poiché nel caso concreto il rilievo era intervenuto dopo tale momento, e comunque in un'udienza successiva alla prima, esso era tardivo. La Corte ha ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
Norme richiamate
memorie ex art. 171-ter c.p.c.
Il deposito delle memorie ex art. 171-ter non consente di ritenere tempestivo il rilievo officioso dell'incompetenza, che la novella anticipa a un momento anteriore.
con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c.
Nel rito disciplinato dalla novella, il rilievo officioso dell'incompetenza deve avvenire già nel decreto di verifiche preliminari ex art. 171-bis.
ben oltre il termine preclusivo di cui all’art. 38, comma primo, c.p.c.
L'eccezione di incompetenza proposta per la prima volta oltre il termine preclusivo è tardiva.
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
le cui disposizioni ... si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023
La disciplina del correttivo Cartabia sui limiti temporali del rilievo dell'incompetenza si applica anche al giudizio in esame.
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 164/2024
non oltre la prima udienza
Il rilievo officioso dell'incompetenza deve essere compiuto non oltre la prima udienza, salvo il caso in cui operi il decreto ex art. 171-bis c.p.c.
opposizione ex art. 615 ... cod. proc. civ.
La parte ricorrente invocava la riconduzione della controversia a un'opposizione all'esecuzione; la Corte non ha esaminato nel merito il profilo perché assorbito.
opposizione ex art. 617 ... cod. proc. civ.
La parte ricorrente invocava anche la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi; la questione è rimasta assorbita.
priva delle ulteriori indicazioni previste dall’art. 7 della l. n. 241/1990
La ricorrente ha dedotto un vizio della cartella per mancata indicazione degli avvisi procedimentali; la Corte non si è pronunciata su tale profilo.
Massime di principio
- Nel rito civile disciplinato dal correttivo Cartabia, il rilievo officioso dell'incompetenza non può essere effettuato dopo il momento processuale stabilito dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti esclusi da tale disposizione, oltre la prima udienza.
- Se il giudice di merito dichiara la propria incompetenza oltre il termine preclusivo previsto dalla legge processuale, il provvedimento è cassabile in sede di regolamento necessario di competenza.
- L'eventuale eccezione di incompetenza formulata dalla parte è inutilizzabile se proposta per la prima volta oltre il termine preclusivo previsto dall'art. 38 c.p.c.
- Quando il motivo accolto è assorbente rispetto alle altre censure, la Corte di cassazione non esamina i restanti profili di impugnazione.
- Ai fini del controllo sulla tempestività del rilievo di incompetenza, la Corte può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito quando venga dedotto un error in procedendo.
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