Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36423/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento immobiliare promosso contro il debitore esecutato. Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., aveva ordinato la liberazione dell'immobile anche nei confronti della società che lo occupava di fatto. Tale società aveva già promosso, in altri giudizi, un'azione per l'accertamento dell'usucapione del bene e un'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.; poi ha proposto anche opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di liberazione. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 560, comma 3, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo di avere interesse e legittimazione a opporsi perché avrebbe usucapito l'immobile; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., contestando la condanna per lite temeraria e assumendo che non potesse essere irrogata in caso di rigetto in rito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e per mancata censura dell'effettiva ratio decidendi del tribunale, che non era un mero difetto di legittimazione in senso processuale, ma il difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'usucapione e quindi dell'esistenza di un diritto di godimento opponibile alla procedura. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non è limitata ai rigetti nel merito e che, comunque, nel caso concreto l'opposizione era stata sostanzialmente rigettata nel merito perché giuridicamente inconsistente e pretestuosa. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 560 c.p.c.

    il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato può essere disposto dal giudice dell'esecuzione; l'opposizione agli atti esecutivi contro tale ordine spetta al debitore esecutato e al soggetto che alleghi un diritto di godimento opponibile alla procedura, ma tale diritto deve essere adeguatamente allegato e provato.

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio esperibile avverso gli atti esecutivi, compreso l'ordine di liberazione dell'immobile.

  • art. 619 c.p.c.

    l'opponente aveva già proposto un'opposizione di terzo all'esecuzione per rivendicare l'immobile.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è stato evocato nel ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per abuso del processo o pretestuosità della lite può essere pronunciata anche indipendentemente da un rigetto di merito, e presuppone che l'azione o resistenza sia valutabile come giuridicamente inconsistente secondo l'ordinaria diligenza.

  • art. 295 c.p.c.

    la ricorrente richiamava la possibile sospensione necessaria in attesa della definizione dei giudizi sull'usucapione; la Corte osserva che la questione non era stata specificamente censurata e che, comunque, la sospensione sarebbe da escludere in caso di pendenza davanti al medesimo ufficio giudiziario.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la Corte richiama il difetto di adeguata indicazione del contenuto della domanda e della sua precisa qualificazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; nel caso concreto la ricorrente non ha richiamato in modo adeguato il contenuto della domanda e degli elementi probatori.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato è proponibile non solo dal debitore esecutato, ma anche dal soggetto che occupi il bene e deduca un diritto di godimento opponibile alla procedura; tuttavia tale diritto deve essere allegato e provato in modo specifico, non essendo sufficiente il mero richiamo alla pendenza di un giudizio di accertamento dell'usucapione.
  • Quando la sentenza di merito fonda il rigetto su una reale mancanza di prova del diritto dedotto, la censura in cassazione deve colpire tale ratio decidendi e non limitarsi a contestare formule lessicali o qualificazioni tecniche imprecise usate dal giudice di merito.
  • Il difetto di legittimazione processuale non va confuso con il rigetto nel merito: se il giudice esamina la domanda e ne esclude i fatti costitutivi, il provvedimento è sostanzialmente di rigetto nel merito anche se la motivazione usa espressioni atecniche.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non presuppone necessariamente l'accoglimento o il rigetto nel merito della domanda, potendo essere pronunciata ogni volta che la parte abbia agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso o con abuso dello strumento processuale.
  • In sede di legittimità non è sufficiente lamentare genericamente l'ingiustizia della decisione: occorre una censura specifica e autosufficiente che consenta di comprendere quali fatti, atti e prove avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.