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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02890/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dal Tribunale e con conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la responsabilità per furto aggravato. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., sostenendo che non vi fosse prova sufficiente della rimozione delle placche antitaccheggio per commettere il furto e, quindi, della configurabilità della violenza sulle cose. La difesa richiamava la tesi secondo cui l'aggravante ricorre solo quando vi sia un uso di energia fisica che provochi rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione o distacco di una componente essenziale, con necessità di ripristino della funzionalità del bene. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, valorizzando la motivazione dei giudici di merito secondo cui l'asportazione delle placche era stata accertata dagli operanti e confermata dai titolari degli esercizi, l'imputato era in possesso di arnesi da scasso e l'uso di borse schermate non escludeva il superamento dei sistemi antitaccheggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, n. 2, c.p., osservando che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione non illogica e coerente nel ritenere provata l'asportazione delle placche antitaccheggio e, quindi, la sussistenza della circostanza aggravante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato oggetto di condanna.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    aggravante del furto ritenuta configurabile quando la sottrazione sia accompagnata da violenza sulle cose, intesa come uso di energia fisica che provochi rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione o distacco di parte essenziale del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • L'aggravante della violenza sulle cose nel furto è configurabile quando l'agente utilizzi energia fisica per alterare materialmente la cosa altrui, anche mediante il distacco di componenti essenziali o dispositivi funzionali alla protezione del bene, se l'operazione comporta un'attività di ripristino.
  • In sede di legittimità, la censura che si limiti a reiterare le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione coerente e non illogica dei giudici di merito, è destinata a essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
  • La prova della rimozione di dispositivi antitaccheggio e del correlato uso di strumenti idonei a vincerli può legittimare il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., anche se la difesa deduce l'assenza di prova di una specifica finalizzazione della rimozione al furto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice applica le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge, inclusa la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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