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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31285/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda il diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su un immobile oggetto di leasing finanziario. Il contratto di leasing era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatore, ma la società concedente non aveva ancora riottenuto la materiale disponibilità del bene perché l'immobile non le era stato riconsegnato. La questione centrale era stabilire chi fosse il soggetto passivo IMU nel periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto e l'effettiva riconsegna del bene. Il comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rimborso, deducendo la violazione dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e sostenendo che l'IMU restasse a carico della società di leasing anche senza materiale disponibilità del bene, fino alla riconsegna.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso del comune, richiamando l'orientamento già consolidato secondo cui, in caso di risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore anche se non abbia ancora recuperato la disponibilità materiale dell'immobile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 9 D.Lgs. 23/2011

    in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore, anche se non abbia ancora riacquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione di legge.

Massime di principio

  • In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, ai fini IMU rileva la titolarità del vincolo contrattuale e non la mera disponibilità materiale del bene: il soggetto passivo torna a essere il locatore dal momento della risoluzione.
  • La mancata riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatore non mantiene in capo al locatario il presupposto impositivo dell'IMU, poiché la detenzione senza titolo successiva alla risoluzione non equivale alla detenzione qualificata rilevante ai fini del tributo.
  • La disciplina della TASI non è automaticamente estensibile all'IMU, poiché i due tributi hanno presupposti impositivi differenti.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale applicabile si è consolidato solo di recente, la Corte può compensare le spese dell'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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