Cassazione Penale, Sentenza n. 17343/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, in primo luogo, la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello per omessa notifica al difensore di fiducia nominato (art. 601 c.p.p.). In secondo luogo si contestava la mancata notifica, al difensore di fiducia, della requisitoria scritta del Procuratore Generale trasmessa ai sensi dell'art. 23 del DL 137/2020 e dell'art. 23-bis (normativa sul giudizio cartolare emergenziale), con conseguente nullità processuale rilevante ai fini della regolarità dell'assistenza difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (omessa notifica del decreto di citazione) in quanto il nuovo difensore aveva partecipato al giudizio cartolare mediante la presentazione di memorie e conclusioni, circostanza equiparata alla presenza in udienza; ha invece accolto il secondo motivo: l'omessa trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore nominato integrava una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., la quale era stata tempestivamente eccepita mediante memoria depositata. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Norma sostanziale che identifica il delitto ascrittovi al ricorrente; la condanna di primo grado era fondata sul riconoscimento della ricettazione ai sensi del capoverso dell'art. 648 c.p.
art. 601 comma quinto cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di notificazione degli atti: la Corte ha valutato che l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore nominato poteva integrare una nullità intermedia, ma nel caso concreto è stata ritenuta inammissibile perché il difensore aveva comunque partecipato mediante conclusioni scritte.
art. 23 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Normativa emergenziale che prevede la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero al difensore nel giudizio cartolare: la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione costituisce nullità generale a regime intermedio rilevante per l'effettività dell'assistenza difensiva.
art. 23-bis della legge di conversione n. 176/2020
Disciplina il rito cartolare di appello in regime emergenziale; la Corte l'ha interpretato come fattispecie che impone la comunicazione delle conclusioni del PG e la mancata comunicazione può determinare nullità ex art. 178 c.p.p.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità di atti che incidono sull'intervento dell'imputato: la Corte ha ricondotto la mancata comunicazione delle conclusioni del PG a questa fattispecie di nullità generale a regime intermedio.
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Norma sui termini per dedurre le nullità: la Corte richiama la giurisprudenza divergente circa i termini e le modalità di tempestiva eccezione nel giudizio cartolare, valutando nel caso specifico la tempestività dell'eccezione formulata con memoria.
Norma sulla causa di non punibilità (patteggiamento/riabilitazione per prescrizione e recidiva specifica): era invocata dalla difesa come motivo in appello; il Procuratore Generale ha contestato la sua operatività per la presenza di precedenti penali ostativi.
Massime di principio
- La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio cartolare di appello integra, di norma, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; se tempestivamente eccepita può determinare l'annullamento della sentenza.
- Sulla tempestività dell'eccezione esistono orientamenti contrapposti: il maggioritario ammette la deducibilità della nullità anche in Cassazione quando il difensore abbia presentato conclusioni scritte senza eccepire, il minoritario richiede che l'eccezione sia sollevata nelle conclusioni scritte. Per prudenza, l'eccezione va sempre formulata immediatamente per iscritto.
- Se le conclusioni del PG contengono argomentazioni sostanziali sul merito che la difesa avrebbe dovuto conoscere e contrastare, l'interesse a riceverle è effettivo e la mancata comunicazione è particolarmente grave.
- L'omessa notifica del decreto di citazione al difensore può essere superata se il difensore ha effettivamente partecipato al giudizio (anche mediante memorie): tale partecipazione può essere equiparata alla presenza e rendere inammissibile l'eccezione tardiva.
- Best practice difensiva: verificare subito le notifiche a tutti i difensori nominati, depositare per tempo memorie che eccepiscono l'omessa comunicazione e chiedere l'acquisizione degli atti non notificati; in caso di omissione sostanziale delle conclusioni del PG, prospettare la nullità e chiedere rinvio o integrazione.
- In caso di accertata nullità procedurale rilevante per l'assistenza difensiva, la Corte può annullare la sentenza e rinviare gli atti alla Corte territoriale per nuovo esame.
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