Sentenza n. 1474/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento – del provvedimento del Responsabile della sede INAIL di Vercelli 22 settembre 2025 prot. n. U.INAIL.11600.22/09/2025.0016795, che ha escluso dal contributo la domanda della società Nuovi Stoccaggi Agricoli Srl per non avere superato la fase di verifica prevista dall’art. 19 avviso pubblico INAIL ISI 2023, provvedimento notificato via pec in pari data; – del provvedimento del Responsabile della sede INAIL di Vercelli 1° ottobre 2025 prot. n. U.INAIL.11600.1/10/2025.0017720, che ha confermato l’esclusione dal contributo della domanda della società Nuovi Stoccaggi Agricoli Srl per non avere superato la fase di verifica prevista dall’art. 19 avviso pubblico INAIL ISI 2023, notificato via pec in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un contributo dell'avviso pubblico INAIL ISI 2023 per il mancato superamento della verifica tecnico-amministrativa del progetto di bonifica dall'amianto
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un sito produttivo composto da più capannoni, ha impugnato i provvedimenti con cui l'INAIL ha escluso la domanda di finanziamento relativa alla rimozione dell'amianto dalla copertura di un capannone. L'Amministrazione ha ritenuto che, alla data di pubblicazione dell'avviso ISI 2023, nel capannone interessato non fossero svolte lavorazioni e che non vi fossero elementi oggettivi comprovanti l'utilizzo dell'ambiente. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 19 dell'avviso, sostenendo che l'INAIL non avrebbe esaminato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2008, dell'art. 7 dell'avviso ISI 2023 e della circolare INAIL n. 9 dell'11 febbraio 2002, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. La società ha sostenuto che il requisito dell'unità produttiva attiva riguardasse l'intero sito, non il singolo capannone, e che il capannone fosse comunque utilizzato, almeno parzialmente, per il ricovero di attrezzature e destinato allo stoccaggio di materiali. L'INAIL ha resistito deducendo anche, ma non fondatamente, l'assenza di amianto nel capannone.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il provvedimento del 1° ottobre 2025 aveva integrato, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990, la precedente nota del 22 settembre 2025, nella quale per un errore materiale di trascrizione non era stata riportata per intero la valutazione tecnica. Il provvedimento successivo aveva esaminato puntualmente le osservazioni della società, spiegando che esse non fornivano elementi oggettivi idonei a dimostrare lo svolgimento di lavorazioni o l'effettivo utilizzo del capannone alla data rilevante. Il motivo è stato quindi ritenuto infondato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha distinto il requisito dell'unità produttiva attiva, previsto dall'art. 7 dell'avviso, dalla diversa condizione, prevista dall'art. 3, secondo cui il progetto deve riferirsi a lavorazioni già attive alla data di pubblicazione del bando e a un rischio riscontrabile alla stessa data. Il diniego non riguardava l'inattività dell'intera unità produttiva, né l'assenza di amianto, ma l'assenza di prova dello svolgimento, nel capannone oggetto di bonifica, delle lavorazioni caratteristiche dell'impresa. La documentazione fotografica mostrava locali vuoti, infiltrazioni e depositi d'acqua, mentre la relazione tecnica del settembre 2023 prospettava la bonifica in vista di un successivo riutilizzo. La società non aveva allegato né provato che il capannone fosse utilizzato per lo stoccaggio di cereali prima del rifacimento della copertura, iniziato nel 2024; il solo ricovero limitato di attrezzature non equivaleva allo svolgimento delle lavorazioni caratteristiche di stoccaggio, monitoraggio e conservazione di cereali, riso e derivati. Il rilievo dell'INAIL sull'assenza di amianto è stato ritenuto inconferente, poiché l'amianto risultava invece presente e la sua rimozione era documentata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'INAIL, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il provvedimento conclusivo deve confrontarsi con le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto; nel caso concreto il giudice ha ritenuto assolto tale obbligo mediante la puntuale confutazione delle osservazioni nel provvedimento successivo.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto utilizzabile la disposizione per integrare la precedente nota, affetta da un errore materiale di trascrizione, mediante il successivo provvedimento che ha riportato per intero la valutazione tecnica.
“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”
La definizione di unità produttiva è stata richiamata dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto non decisiva la questione, poiché il diniego riguardava non l'inattività dell'unità produttiva nel suo complesso, bensì l'assenza di lavorazioni nel capannone interessato dall'intervento.
art. 1 avviso pubblico INAIL ISI 2023
“di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti alla data di pubblicazione del bando”
La finalità dell'avviso impone che il miglioramento della sicurezza sia riferito a condizioni lavorative preesistenti e documentate alla data di pubblicazione del bando.
art. 3 avviso pubblico INAIL ISI 2023
“devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento deve essere riscontrabile alla medesima data”
Per finanziare un progetto di bonifica, l'impresa deve dimostrare che l'intervento riguarda lavorazioni già attive e un rischio già riscontrabile alla data di pubblicazione dell'avviso.
art. 7 avviso pubblico INAIL ISI 2023
“lo svolgimento della lavorazione alla data di pubblicazione del presente Avviso e le specifiche condizioni di rischio devono risultare dal documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata, o da documenti aziendali o adempimenti di legge”
Lo svolgimento della lavorazione e le condizioni specifiche di rischio devono risultare dal DVR, ove previsto, oppure da documenti aziendali o adempimenti di legge; la prova deve riferirsi alla data di pubblicazione dell'avviso.
art. 19 avviso pubblico INAIL ISI 2023
La disposizione disciplina la fase di verifica della domanda, nell'ambito della quale l'INAIL ha valutato la sussistenza dei requisiti per il finanziamento.
Massime di principio
- Nell'ambito di un avviso pubblico per incentivi alla sicurezza sul lavoro, il progetto di bonifica è finanziabile solo se riferito a lavorazioni già attive alla data di pubblicazione del bando e se il rischio oggetto dell'intervento era riscontrabile alla medesima data.
- Il requisito dell'unità produttiva attiva non comporta necessariamente che ogni edificio o capannone del sito debba costituire autonomamente un'unità produttiva; tuttavia, il progetto deve comunque riguardare lavorazioni effettivamente svolte nel luogo specifico interessato dall'intervento, quando ciò sia richiesto dall'avviso.
- Il mero ricovero, anche limitato, di attrezzature in un capannone non equivale allo svolgimento delle lavorazioni caratteristiche dell'impresa e non dimostra, da solo, l'attivazione della lavorazione richiesta dall'avviso per ottenere il contributo.
- La documentazione fotografica e la relazione tecnica, se coerenti nel rappresentare un locale vuoto, ammalorato e destinato a un successivo riutilizzo, possono costituire elementi idonei a escludere che nel luogo interessato fossero svolte lavorazioni alla data rilevante; spetta al richiedente fornire elementi oggettivi contrari.
- L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 è assolto quando il provvedimento finale espone puntualmente le ragioni per cui le osservazioni non superano le criticità già rilevate nel preavviso di rigetto.
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