Cassazione Penale, Ordinanza n. 09596/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Milano. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 c.p., contestando dunque il trattamento sanzionatorio e la motivazione della decisione. La Corte rileva però che, contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto non rientra in tali ipotesi.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della doglianza sulla motivazione/sulla determinazione della pena, ma la censura è ritenuta estranea ai motivi consentiti avverso il patteggiamento
norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti
prevede in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che ricorrano i presupposti per evitare la sanzione pecuniaria in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La censura sulla determinazione della pena o sulla motivazione non è proponibile in cassazione contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi specificamente ammessi dalla legge, tra cui l'illegalità della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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