Cassazione Civile, Ordinanza n. 20578/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due contratti derivati IRS conclusi tra una società e un istituto di credito. La società ha chiesto in giudizio la declaratoria di nullità o annullabilità dei contratti, la ripetizione delle somme asseritamente versate in esecuzione degli stessi e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di nullità, respingendo le pretese restitutorie per difetto di prova dei pagamenti. In appello la società ha insistito sul principio di non contestazione, sulla rilevanza degli estratti conto prodotti, sul valore della consulenza tecnica d'ufficio e sulla qualificazione dell'eccezione di compensazione formulata dalla banca. La Corte d'appello ha riconosciuto solo in parte la pretesa restitutoria, ritenendo provati soltanto alcuni flussi passivi per un importo inferiore, e ha poi detratto un controcredito della banca, condannandola al saldo finale di euro 26.828,25. In Cassazione la società ha proposto ricorso principale con cinque motivi: violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per erronea valutazione della non contestazione; nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato rilievo probatorio degli estratti conto; omesso esame e motivazione apparente per la svalutazione della CTU; omesso esame e motivazione apparente per la qualificazione dell'eccezione di compensazione. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta un'errata lettura di CTU ed estratti conto, perché la Corte d'appello avrebbe considerato soltanto una parte degli accrediti e non l'intero importo risultante dalla documentazione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, perché tutte le censure erano in larga misura volte a ottenere una rivalutazione del merito, in particolare della prova documentale, della non contestazione e della CTU, e perché i motivi risultavano spesso mescolati e formulati in modo generico o non autosufficiente. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., applicabile anche quando l'appello sia stato accolto solo parzialmente per i capi che restano confermativi del primo grado. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c. perché tardivo rispetto alla notificazione della sentenza d'appello. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta violazione non può tradursi in una rivalutazione del merito; la non contestazione è apprezzamento del giudice di fatto, censurabile solo nei limiti estremi del vizio motivazionale consentito.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia applicato una regola di valutazione inesistente; non se si contesta soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Il convenuto deve prendere posizione in modo specifico sui fatti allegati; tuttavia la verifica della specificità della contestazione spetta al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di una motivazione mancante o apparente nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. opera quando la decisione di appello conferma il giudizio di primo grado sul punto censurato; la Corte l'ha applicata anche ai capi confermati nonostante l'appello sia stato accolto solo parzialmente.
Non è consentita la mescolanza di censure eterogenee e incompatibili; il ricorso deve articolare in modo chiaro e specifico il vizio dedotto.
Il ricorso deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, trascrivendo o almeno indicando con precisione gli atti e i documenti rilevanti.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso principale va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione delle regole sulla non contestazione non può essere prospettata come mero dissenso sulla valutazione delle prove: la relativa verifica resta affidata al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione apparente, mancante o manifestamente illogica nei limiti attualmente consentiti.
- Chi deduce in cassazione errori sulla valutazione di estratti conto, consulenze tecniche o ricostruzioni contabili deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti e spiegare perché la motivazione del giudice sarebbe giuridicamente errata; la mera richiesta di un diverso apprezzamento del materiale istruttorio è inammissibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli e sovrapponga censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. senza distinguere chiaramente il vizio di violazione di legge dal vizio di motivazione, specie quando le doglianze siano logicamente incompatibili tra loro.
- Il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentito censurare la sentenza per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. impedisce di dedurre in cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. anche per i capi della decisione d'appello che si limitino a confermare la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'eccezione di compensazione proposta in via subordinata non equivale, di per sé, a non contestazione del fatto costitutivo avversario, quando sia formulata solo per l'ipotesi di accoglimento della pretesa principale.
- Nel giudizio di legittimità, l'efficacia del ricorso incidentale tardivo è necessariamente subordinata alla sopravvivenza del ricorso principale; se quest'ultimo è inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace.
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