Cassazione Penale, Sentenza n. 06827/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per violazione di norma processuale (art. 161, comma 4, c.p.p.) con dedotta nullità della notifica del decreto di citazione in appello a causa dell'inversione dell'ordine cronologico delle notifiche (notifica effettuata prima allo studio del difensore di fiducia anziché previa notifica al domicilio eletto). Inoltre il ricorrente ha eccepito la violazione del diritto di difesa per la presunta mancata conoscenza del processo, dovuta alla perdita di contatti tra difensore e imputato e alla mancata comparizione dell'imputato in udienza.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'inversione dell'ordine di notifica integri una nullità di regime intermedio soggetta a sanatorie e alle regole di deducibilità, ma ha osservato che la difesa, pur avendo dedotto la nullità in sede d'appello, non ha allegato elementi specifici idonei a dimostrare che l'imputato fosse rimasto all'oscuro della vocatio in ius. La successiva generica affermazione, in sede di ricorso, di perdita di contatti non è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
Stabilisce l'ordine delle notifiche per la vocatio in ius: la notifica al difensore di fiducia è possibile solo dopo l'esito negativo della notifica al domicilio eletto; la sua violazione può determinare una nullità di regime intermedio.
art. 179, comma 1, codice di procedura penale
Disciplina la nullità assoluta e insanabile: la notificazione effettuata in modo diverso da quanto previsto non sempre equivale a nullità assoluta, ma l'omessa notifica può configurare nullità rilevabile d'ufficio.
art. 178, lett. c), codice di procedura penale
Indica le nullità di ordine generale e di regime intermedio che sono soggette a specifiche regole di sanatoria e deducibilità.
art. 182, comma 2, codice di procedura penale
Regola la deducibilità delle nullità nelle fasi processuali; le nullità di regime intermedio devono essere sollevate nei termini e con i contenuti richiesti per poter produrre effetti.
art. 183 e art. 184, comma 1, codice di procedura penale
Prevedono le sanatorie generali e speciali applicabili alle nullità processuali che consentono la convalida degli atti in determinate condizioni.
art. 606, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Consente alla Corte di cassazione, quando si deduce error in procedendo, di esaminare anche fatti e atti processuali per valutare la fondatezza della doglianza.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Norma sostanziale relativa al reato per il quale Barberi è stato dichiarato responsabile; citata quale fatto-reato oggetto del processo.
Massime di principio
- L'inversione dell'ordine di notifica previsto dall'art. 161, comma 4, c.p.p. costituisce, di regola, una nullità di regime intermedio: è sanabile ma soggetta a regole di deducibilità e sanatorie.
- Per ottenere annullamento per vizi di notifica è necessario non solo segnalare l'anomalia procedurale ma anche allegare elementi specifici che dimostrino la concreta lesione del diritto di difesa (ad es. prova che l'imputato era ignaro della vocatio in ius).
- La mera affermazione generica della perdita di contatti tra difensore e imputato non è sufficiente: occorrono fatti e prove (comunicazioni esperite, tentativi di contatto, tempi, ecc.).
- Il difensore che solleva nullità in udienza deve rappresentare agli organi giudicanti gli elementi fattuali necessari perché la nullità produca effetti (es. dimostrare che la notifica al difensore non ha determinato conoscenza dell'atto).
- La Corte di cassazione, se il motivo rientra tra gli 'error in procedendo', può esaminare anche aspetti di fatto e documentali; tuttavia l'onere probatorio circa la lesione del diritto di difesa grava sulla parte che eccepisce.
- Chi elegge domicilio e nomina difensore ha l'onere di informarsi sull'andamento del proprio processo tramite il difensore; ciò può pesare negativamente sulla tesi della totale ignoranza del procedimento.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è opportuno valutare la fondatezza e la completezza delle allegazioni prima di proporre ricorso.
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