Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12668/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca, eliminando la confisca disposta. Ha confermato il principio per cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, non può essere mantenuta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva; mantiene invece operanti le altre statuizioni della sentenza impugnata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione deducente vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta difensiva di revoca della confisca e violazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006. Il ricorrente sosteneva che, essendo il reato estinto per prescrizione, non poteva essere disposta la confisca e che, inoltre, aveva ottemperato agli obblighi di bonifica come documentato in sede di appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 3

    La norma prevede la confisca obbligatoria dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se l'area è di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato; non si applica se l'area è di proprietà di un terzo. Tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, la confisca non può essere mantenuta in caso di estinzione del reato per prescrizione e, se già disposta, l'estinzione fa venirne meno gli effetti.

  • cod. proc. pen., artt. 444 e segg.

    Richiamati solo ai fini di indicare che la confisca è prevista anche per sentenze di patteggiamento o pronunce equivalenti; la questione centrale rimane l'operatività della confisca in caso di estinzione del reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, 13 marzo 2019, n. 10873

    Principio interpretativo secondo cui l'estinzione del reato per prescrizione esclude la possibilità di disporre o mantenere la confisca dell'area usata come discarica abusiva.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 847 del 19/11/2019 (dep. 13/01/2020)

    Principio secondo cui, in generale, la confisca obbligatoria dell'area deve essere disposta anche se è stata eseguita una bonifica; tale principio però non prevale sull'effetto estintivo della prescrizione che fa venire meno la confisca.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione, la confisca obbligatoria prevista dall'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 non può essere mantenuta e, se già disposta, deve essere eliminata.
  • La confisca prevista dall'art. 256, comma 3, è obbligatoria solo se l'area è di proprietà dell'autore o compartecipe del reato; la proprietà di terzi esclude l'applicazione della misura.
  • La mera esecuzione della bonifica non è di per sé sufficiente a invalidare l'obbligatorietà della confisca quando il reato non è estinto; tuttavia, se il reato è estinto (es. per prescrizione), la bonifica non impedisce l'eliminazione della confisca.
  • In impugnazione/cassazione la revoca della confisca deve essere espressamente chiesta e adeguatamente motivata; la mancata valutazione di tale richiesta può costituire motivo di annullamento limitato alla confisca.
  • Per difendersi in casi analoghi conviene documentare sia la qualità di proprietario terzo (se applicabile) sia l'avvenuta bonifica e chiedere esplicitamente la revoca della confisca in caso di estinzione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.