Cassazione Penale, Sentenza n. 32346/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza per essere stata assolta la posizione di Kokomani dal reato di minaccia grave, sostenendo la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione di assoluzione. Dritan Kokomani impugnava la conferma della condanna per falsificazione della patente (artt. 477 e 482 c.p.), lamentando carenza di prova del dolo e motivazione contraddittoria, e contestava il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non manifesta l'illogicità della motivazione della Corte d'appello in ordine all'assoluzione per il reato di minaccia grave, confermando che l'apprezzamento diversificato della prova in sede di merito non è sindacabile in cassazione se non per palese illogicità. Quanto al ricorso dell'imputato, la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione probatoria che ha ritenuto provata la partecipazione alla formazione del documento contraffatto (foto dell'imputato apposta sulla patente) e ha dichiarato inammissibile la censura sulle attenuanti generiche per difetto di specificità. Kokomani è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferiti ai reati di falsificazione e uso di documenti contraffatti: la Corte d'appello aveva condannato Kokomani per falsificazione della patente; la Cassazione ha ritenuto coerente la valutazione che ha attribuito il dolo sulla base degli elementi probatori (la fotografia dell'imputato sul documento).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha qualificato i motivi proposti (contraddittorietà, manifesta illogicità, mancata specificità) come inammissibili ove non risultino manifesti o sufficientemente specifici.
Corte cost. n. 1815 del 2000
Richiamata quale riferimento per la possibilità di irrogare sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità del ricorso.
Principio giurisprudenziale consolidato sulla valutazione della prova in sede di legittimità
La Corte ricorda che non sono sindacabili in cassazione valutazioni di merito che non presentino una illogicità manifesta: differente apprezzamento della prova da parte del giudice di merito non legittima l'annullamento se il percorso logico è coerente.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti per contrapporre una diversa valutazione delle prove se la sentenza di merito espone un percorso logico non manifestamente illogico: le critiche sulla persuasività della motivazione sono inammissibili se non mostrano palese contraddizione.
- Per il reato di falso documentale il dolo generico può essere desunto da elementi indiretti significativi (es. la presenza della fotografia dell'imputato sul documento contraffatto); non è necessario dimostrare un "dolo in re" quando la prova indiretta è pregnante.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e dimostrare la manifesta illogicità o la violazione di norme: censure generiche o prive di concretezza sono inammissibili.
- Le attenuanti generiche devono essere chieste e motivate con specificità con riferimento al reato per cui si impugna: se la sentenza di merito assolve quel reato, la richiesta di attenuanti in sede di gravame può risultare irrilevante o inammissibile se non adeguatamente specificata.
- Chi propone ricorso alla Cassazione corre il rischio di essere condannato alle spese e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, a sanzioni alla Cassa delle ammende: valutare attenzione prima di impugnare ricorsi manifestamente infondati o non specifici.
- In situazioni simili, conviene concentrare il ricorso di legittimità su vizi giuridici chiari (violazione di norme, vizio procedurale, manifesta illogicità documentata) e non su diversità di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
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