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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35388/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione del lavoratore dagli elenchi dei braccianti agricoli disposta dall'ente previdenziale, sul presupposto che il rapporto di lavoro agricolo denunciato da un'azienda fosse fittizio. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi, ma sia il giudice di primo grado sia la corte d'appello avevano respinto la domanda, valorizzando un verbale ispettivo dell'ente che aveva ritenuto inesistente, salvo un'annualità, l'effettivo impiego sui terreni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la corte fondato l'accertamento sulle sole risultanze del verbale ispettivo senza considerare altri cinque verbali ispettivi prodotti e relativi ad annualità diverse, dai quali sarebbe emerso che i terreni erano lavorati solo dall'azienda e dai suoi dipendenti; con il secondo, violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per asserita motivazione superficiale sulla insussistenza del rapporto di lavoro agricolo e per mancata considerazione dei medesimi verbali ispettivi. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli entrambi inammissibili perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito, in presenza di doppia conforme fondata sugli stessi elementi di fatto, e perché le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non erano riconducibili ai vizi tipici ammessi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sulla base degli stessi elementi di fatto e con valutazione di inattendibilità delle prove testimoniali, integrando una doppia conforme che preclude la censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. La doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata ritenuta inidonea, perché non denunciava l'utilizzo di prove non dedotte, di prove legali mal valutate o di elementi considerati come prova legale, ma mirava soltanto a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio. Anche la dedotta nullità della motivazione è stata riqualificata come critica alla valutazione delle testimonianze. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché era stata prodotta dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c. efficace anche per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava solo a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non ricorre per una mera diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi di utilizzazione di prove non dedotte o di travisamento dei limiti legali della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato quando il giudice di merito apprezza liberamente le prove soggette a prudente valutazione; la censura è ammissibile solo se si deduce l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.

  • art. 132 c.p.c.

    la dedotta mancanza di motivazione è stata esclusa perché la censura, in realtà, riguardava il merito della valutazione delle testimonianze.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia sentenza conforme fondata sugli stessi elementi di fatto, il motivo che mira a contestare l'accertamento di merito è inammissibile.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.

  • art. 152 d.a. c.p.c.

    la dichiarazione prodotta in appello è stata ritenuta efficace anche nel giudizio di legittimità, impedendo la pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • In presenza di doppia sentenza conforme fondata sugli stessi elementi di fatto, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una nuova rivalutazione del merito tramite il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o disattenda prove legali nei limiti in cui esse vincolano il giudice; non basta lamentare una lettura non condivisa del materiale probatorio.
  • La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si mira in realtà a contestare la valutazione di attendibilità dei testimoni e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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