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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19146/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società, incorporante della originaria terminalistica, aveva chiesto l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria della controparte per un credito di oltre 2,7 milioni di euro, invocando la prededuzione e, in subordine, il privilegio marittimo o il chirografo. Il credito veniva fatto derivare da un contratto di allibo e trasporto: secondo la ricorrente, la somma richiesta corrispondeva alla differenza tra le prestazioni effettivamente eseguite e il quantitativo minimo annuo garantito dalla clausola contrattuale denominata 'Shortfall'. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano escluso l'ammissione, ritenendo che il commissario straordinario non avesse manifestato il subentro nel contratto e avesse invece esercitato lo scioglimento; avevano inoltre qualificato lo 'Shortfall' come penale, non come corrispettivo di prestazioni rese. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, sostenendo che il Tribunale avesse male interpretato la clausola e trascurato lettera e comportamento delle parti, che avrebbero mostrato la natura corrispettiva dello 'Shortfall'; 2) violazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria e del fallimento, lamentando che il rapporto avrebbe dovuto restare efficace fino allo scioglimento e che, anche a voler qualificare la clausola come penale, il credito sarebbe stato insinuabile come danno sorto prima dello scioglimento; 3) violazione delle norme sulla prededuzione, poiché il credito sarebbe sorto dopo l'apertura della procedura; 4) violazione della disciplina delle spese, in via conseguenziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito quando la soluzione adottata sia plausibile e non irragionevole. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: nel regime dell'amministrazione straordinaria il contratto continua a produrre effetti fino all'eventuale espressa dichiarazione di subentro, mentre il commissario può sempre sciogliersi; nel caso concreto non vi era stato subentro, ma scioglimento. Di conseguenza, potevano essere riconosciuti in prededuzione solo i corrispettivi delle prestazioni effettivamente eseguite dopo l'apertura della procedura e prima dello scioglimento, non già l'importo del 'minimo garantito', perché esso era stato correttamente qualificato come clausola penale, quindi come voce risarcitoria non dovuta una volta esercitato lo scioglimento. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva una reale censura, ma solo una richiesta sulle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici possono essere censurati in cassazione solo indicando puntualmente quale regola sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito chiedere una nuova interpretazione del contratto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La ricorrente li invocava nel quadro della critica alla valutazione del materiale interpretativo, ma la Corte ha ricondotto la doglianza alla richiesta inammissibile di rivalutazione del merito.

  • art. 135 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sull'interpretazione contrattuale, senza autonoma rilevanza nella decisione.

  • art. 99, comma 11, l. fall.

    Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne facesse applicazione autonoma.

  • art. 50 D.Lgs. 270/1999

    "il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti..."; "fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione"

    Nel regime dell'amministrazione straordinaria il contratto continua a essere eseguito fino alla dichiarazione di scioglimento; il subentro richiede una espressa manifestazione del commissario.

  • art. 51 D.Lgs. 270/1999

    I diritti dell'altro contraente sorti anteriormente allo scioglimento sono regolati dalle norme della legge fallimentare, in particolare dall'art. 72 e seguenti.

  • art. 52 D.Lgs. 270/1999

    "i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione"

    Sono prededucibili i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio durante la procedura.

  • art. 72, comma 4, l. fall.

    "in caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno"

    Lo scioglimento esclude il risarcimento dei danni da cessazione del rapporto; la pretesa risarcitoria per il mancato minimo garantito non è dovuta se il commissario scioglie il contratto.

  • art. 111 l. fall.

    Richiamato quale norma di collegamento per la prededuzione dei crediti sorti nel corso della gestione dell'impresa.

  • art. 1-bis D.L. 134/2008 conv. in L. 166/2008

    L'esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione non fanno venir meno la facoltà di scioglimento né attribuiscono i diritti propri del subentro in assenza di espressa dichiarazione del commissario.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato per affermare che gli effetti dello scioglimento non travolgono le prestazioni già eseguite in un contratto a esecuzione continuata o periodica.

  • art. 1378 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli codicistici per sostenere l'intangibilità delle prestazioni già eseguite.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nel medesimo argomento sulla non retroattività degli effetti dello scioglimento rispetto alle prestazioni già eseguite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura dell'interpretazione di un contratto è inammissibile quando, sotto l'etichetta della violazione dei canoni ermeneutici, mira in realtà a ottenere una nuova e diversa ricostruzione della volontà negoziale già compiuta dal giudice di merito.
  • L'interpretazione contrattuale è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione manifestamente illogica; se la soluzione adottata dal giudice di merito è una delle interpretazioni plausibili, non può essere sostituita con quella preferita dalla parte ricorrente.
  • Nel regime dell'amministrazione straordinaria, il contratto pendente continua a produrre effetti fino a quando il commissario non esercita espressamente la facoltà di scioglimento; il subentro non si presume e richiede una manifestazione inequivoca.
  • Se il commissario straordinario non subentra nel contratto e lo scioglie, il contraente in bonis può far valere nel passivo solo i crediti per le prestazioni effettivamente eseguite prima dello scioglimento o durante la prosecuzione del rapporto, mentre non è dovuto il risarcimento del danno derivante dalla cessazione del rapporto.
  • Una clausola che garantisca un quantitativo minimo di prestazioni e preveda il pagamento della differenza rispetto al minimo non eseguito può essere qualificata come clausola penale o meccanismo di liquidazione preventiva del danno, e come tale non è opponibile alla procedura quando lo scioglimento del contratto ne esclude la pretesa risarcitoria.
  • Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; un motivo che si limiti a chiedere la riforma della decisione sulle spese senza una reale censura del provvedimento è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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