Cassazione Penale, Ordinanza n. 31197/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge una riforma del merito della condanna di appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo formalmente qualificato come vizio di motivazione. In particolare ha contestato: 1) la ritenuta tardività della querela; 2) la propria responsabilità penale per il reato di truffa; 3) l'omessa valutazione, da parte dei giudici di appello, di una sentenza assolutoria relativa a fatti analoghi, allegata dalla difesa con i motivi nuovi. La Corte di cassazione ha ritenuto che le prime due doglianze fossero una mera reiterazione di questioni già dedotte in appello e disattese con adeguata motivazione, oltre a risolversi in richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità. La terza doglianza è stata giudicata generica e non decisiva, poiché non è censurabile il silenzio su una singola deduzione quando essa risulti comunque superata dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata e sia incompatibile con la decisione adottata.
Norme richiamate
Il ricorso investe la responsabilità per truffa, ma la Corte non entra nel merito della fattispecie; si limita a rilevare che le censure sulla responsabilità sono ripropositive e rivalutative.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La doglianza è formulata come vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che in cassazione non sono consentite censure meramente rivalutative del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera ripetizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, se la motivazione di merito è congrua e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o per contrapporre alla motivazione impugnata un diverso e alternativo apprezzamento del fatto.
- La doglianza relativa a un omesso esame di un atto o di una sentenza allegata è inammissibile quando sia generica o priva di decisività e quando la questione risulti comunque superata dalla motivazione complessiva della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non censura la sentenza di merito per il mero silenzio su una specifica deduzione, se tale deduzione è logicamente incompatibile con la soluzione adottata e risulta implicitamente disattesa dal complesso della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31135/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31142/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31143/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31148/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31149/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_penale · 17 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31150/2025 del 17/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →