Cassazione Penale, Sentenza n. 42667/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di confisca di due immobili disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.; il ricorrente contestava che la presunzione di illecita accumulazione prevista dall'art. 240-bis operi solo quando i beni siano intestati al condannato stesso e non al coniuge, sostenendo che gli immobili erano effettivamente di proprietà del coniuge (Caterina Carbone) che avrebbe dimostrato la propria capacità reddituale con ampia documentazione; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per indebita inversione dell'onere della prova.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: l'impugnazione si fondava sull'assunto che i beni fossero effettivamente riconducibili a un terzo (il coniuge), il che priva il ricorrente di una posizione autonoma per proporre il gravame. La Corte ha inoltre rilevato che, comunque, la presunzione prevista dall'art. 240-bis può operare anche con riferimento ai beni intestati al coniuge quando non risulti che gli acquisti siano riconducibili ai redditi o all'attività economica di quest'ultimo; l'ordinanza impugnata motivava adeguatamente la sproporzione tra capacità finanziaria del nucleo familiare e valore degli acquisti. La requisitoria del Procuratore generale è stata dichiarata inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 611 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale prevista dalla norma può riguardare anche beni formalmente intestati a terzi (es. coniuge) se non risulta la riconducibilità degli acquisti ai redditi o alle attività economiche di tali terzi; in tal caso l'intestazione simulata può essere desunta dalla sproporzione tra capacità finanziaria e valore degli acquisti.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero nelle cause in camera di consiglio; il mancato rispetto del termine rende tardiva la requisitoria e i relativi argomenti non possono essere considerati in sede di decisione.
Consente la condanna alle spese processuali e l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazioni infondate o irrituali; applicata qui per la declaratoria di inammissibilità e per profili di colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- La presunzione di illecita provenienza patrimoniale prevista dall'art. 240-bis può estendersi ai beni intestati al coniuge o ad altra persona se non è dimostrata la riconducibilità degli acquisti ai redditi o alle attività economiche del titolare formale.
- Il soggetto condannato può trovarsi privo di interesse ad impugnare se la sua doglianza si fonda sull'affermazione che i beni siano effettivamente riconducibili a un terzo: contestare la titolarità apparente può svuotare la sua posizione processuale e rendere il ricorso inammissibile.
- In materia di confisca per sproporzione, la valutazione della sproporzione tra capacità economica del nucleo familiare (anche precedente alle nozze) e valore delle acquisizioni è elemento decisivo per inferire simulazione nell'intestazione.
- Chi sostiene la legittima provenienza dei beni (es. il coniuge intestatario) deve fornire prove concrete e documentazione idonea a ricondurre gli acquisti a risorse lecite e alla sua capacità reddituale al momento delle acquisizioni.
- Le parti devono rispettare i termini processuali (es. art. 611 c.p.p. per la requisitoria) perché memorie o requisitorie tardive possono essere escluse dalla valutazione del giudice.
Testo integrale
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