Sentenza n. 136/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, l'INPS non ha incluso nella base di calcolo il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, oltre alla corresponsione delle maggiori somme, interessi e rivalutazione. L'INPS ha sostenuto che il beneficio non sarebbe applicabile alle cessazioni volontarie, richiamando l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, e ha dedotto esigenze di sostenibilità finanziaria e programmabilità della spesa. In via subordinata, ha contestato la possibilità di procedere in assenza di una specifica attestazione dell'amministrazione di appartenenza e della trasmissione del modello PA04. Ha inoltre prospettato, ove accolta la tesi del ricorrente, una possibile questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pacifici i presupposti di fatto, ossia la cessazione a domanda, il compimento dei 55 anni e la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. Ha affermato che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza quando ricorrano i requisiti di età e anzianità. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto applicabile esclusivamente alla determinazione della base pensionabile e non al diverso regime di liquidazione del trattamento di fine servizio; pertanto, non esclude il beneficio per chi cessa dal servizio a domanda. Il Collegio ha inoltre escluso che l'abrogazione di precedenti disposizioni comporti la reviviscenza della disciplina più restrittiva e ha ritenuto non fondata la prospettata questione di costituzionalità, poiché il riconoscimento deriva direttamente dal dato letterale della normativa vigente. È stata respinta anche la tesi relativa alla necessità del modello PA04, ritenuto superato dalle modalità operative basate sulle banche dati Uniemens-ListaPosPA introdotte dall'INPS dal 1° aprile 2019. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alla tranche del TFS già scaduta e dalla relativa scadenza. L'INPS è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS anche al personale cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
I sei aumenti periodici di stipendio ... sono attribuiti ... all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda ... Gli aumenti ... sono altresì attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
La norma disciplina esclusivamente l'incidenza dei sei aumenti sulla base pensionabile e il relativo regime contributivo; non modifica la disciplina del beneficio ai fini della liquidazione del TFS prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911 codice dell'ordinamento militare
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2268, comma 1, n. 872, codice dell'ordinamento militare
Sono o restano abrogati ... legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina abrogata che escludeva il beneficio in caso di cessazione a domanda.
La disposizione è richiamata per ricomprendere l'Arma dei Carabinieri tra le forze di polizia cui si applica la disciplina del beneficio.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato per stabilire il riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato, insieme all'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, per il regime degli interessi sulle somme spettanti.
art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
È richiamato per individuare i termini di pagamento del TFS in due tranche e stabilire che gli interessi decorrono, per la tranche scaduta, dalla relativa scadenza originaria.
artt. 3 e 81 Cost.
La prospettata violazione costituzionale è stata esclusa perché il riconoscimento del beneficio discende direttamente dal dato letterale dell'art. 6-bis e non da un'interpretazione estensiva incompatibile con i parametri costituzionali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda, quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina esclusivamente l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della determinazione della base pensionabile e del relativo obbligo contributivo; non incide sul distinto beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
- L'abrogazione di una disposizione non determina, in assenza di un'espressa previsione legislativa, la reviviscenza di una norma precedente che era stata a sua volta abrogata.
- Per la riliquidazione del trattamento di fine servizio, la mancata trasmissione del previgente modello PA04 non costituisce di per sé ostacolo quando, a seguito delle modalità operative introdotte dall'INPS, la gestione delle posizioni assicurative e dei dati rilevanti avvenga mediante le banche dati Uniemens-ListaPosPA.
- Le esigenze di sostenibilità finanziaria e programmabilità della spesa pubblica non consentono all'amministrazione di restringere, in via interpretativa, l'ambito di applicazione di un beneficio previdenziale espressamente riconosciuto dalla legge a determinate condizioni.
- Sugli arretrati derivanti dalla riliquidazione del TFS spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; in caso di pagamento rateale, gli interessi decorrono, per la tranche già scaduta, dalla scadenza originaria della relativa prestazione.
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